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Ordinanza — n. 19875/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling EU state aid suspension rules apply to tax refund proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19875/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's order dismissing the tax agency's appeal regarding a tax refund claim. The agency argued that the refund should be denied because the underlying state aid was suspended by the European Commission. The court held that tax refund proceedings must respect EU state aid decisions, regardless of whether the recipient is classified as a business or self-employed professional.

Regesto Legislator

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Art. 9 l. n. 289/2002; Art. 108 TUE: Tax refund proceedings before administrative tribunals must verify the compatibility of the judicial decision with EU state aid decisions, applying the same rules to self-employed individuals as to businesses.

Parole chiave

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state aid suspension tax refund proceedings EU compatibility check self-employed classification administrative tribunal duty rimborso dei contributi ricupero d'imposta compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 9 l. n. 289/2002
Art. 108 TUE
Art. 1, comma 665 l. n. 190/2014

Giurisprudenza citata

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro Lidia e Marco CALCATERRA, con avv. Giovanni Calcaterra nonché con avv. Pietro Minicuci; - controricorrenti – avverso ordinanza presidenziale della Commissione tributaria regionale della SICILIA, sezione staccata di Catania, n. 1011/2017, depositata in data 18 maggio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE: Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale il contribuente notaio Giovanni Demostene chiedeva il rimborso del 90 % delle imposte (IRPEF) versate per il periodo dal 1990 al 1992, e ciò a seguito del rigetto dell’istanza da parte dell’amministrazione. LA Ottemperanza sisma impresa impresarimborso sisma 1990 CTP riconosceva il diritto al rimborso di € 259.164,79. La CTR, adìta da entrambe le parti, accoglieva il solo appello incidentale del contribuente, elevando il rimborso ad € 347.709,45. Interveniva poi la l. n. 190/2014, che disponeva la sospensione delle erogazioni per i soggetti svolgenti attività d’impresa, ed in seguito, il 14 agosto 2015, la decisione della Commissione Europea 5549.

Gli eredi del contribuente, frattanto deceduto, proponevano ricorso in ottemperanza alla CTR, che lo accoglieva con sentenza n. 4264/2016, e l’Agenzia, in esecuzione dell’atto del Commissario ad acta, rimborsava l’importo contestualmente promuovendo reclamo, dichiarato inammissibile con l’ordinanza impugnata. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre i contribuenti resistono a mezzo di controricorso. Successivamente veniva depositato atto di costituzione di nuovo difensore. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 9 l. n. 289/2002, 1, comma 665, l. n. 190/2014, 108 TUE.

Si assume in particolare l’erroneità della decisione che non ha considerato come in effetti anche in sede di ottemperanza debba prendersi in rilievo la normativa unionale volta ad annullare gli aiuti di stato erogati (art. 4, comma 5, della decisione in epigrafe). 1.1.Deve in proposito ricordarsi che, come affermato da questa Corte, “ Il giudizio diottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività; ne deriva che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica, in sede diottemperanza, circa la compatibilità del "dictum" contenuto nella sentenza passata in giudicato con una Decisione della Commissione UE.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente i giudici non avessero dato seguito al giudizio diottemperanza, riguardante il diritto della contribuente al rimborso delle imposte in ragione delle agevolazioni fiscali riconducibili alsisma Sicilia 1990, in quanto incompatibile con la pronuncia della Commissione UE che, in data 17 ottobre 2012, aveva ingiunto la sospensione di tali aiuti fino alla decisione finale del 14 agosto 2015 che aveva disposto l'annullamento di tutti i pagamenti a tale titolo).” (Cass. 23379/2022).

Quanto all’eccezione secondo cui nella specie non si tratterebbe di un imprenditore ma di un lavoratore autonomo (notaio), premesso che appunto la decisione richiamata stabilisce la necessità di recupero degli aiuti di stato elargiti a imprese, salvo il ricorrere dei limiti de minimis, che il giudice dell’ottemperanza deve accertare anche d’ufficio, va ricordato come per l’ordinamento unionale non v’è luogo a distinguere tra imprenditore e lavoratore autonomo, trattandosi sempre di attività di un operatore economico consistente nell’offerta di beni o servizi al mercato (Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, Pavlov e altri, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 74; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107).

2. Da quanto precede deriva la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado che, in sede di ottemperanza, si uniformerà all’esposto principio e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, che, in sede di ottemperanza, si adeguerà ai principi dettati dalla presente pronuncia e provvederà altresì alla