Italian tax court allows Agency's appeal, ruling consolidated group members cannot offset expenses between themselves under tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the tax companies' appeal and allowed the Revenue Agency's request to overturn a lower court decision. The lower court had ruled that a consolidated tax group could offset expenses between its member companies without affecting the group's total taxable income. The court rejected this, stating that tax law strictly prohibits shifting costs between group members to alter individual company accounts, thereby upholding the original tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 109 TUIR; Art. 100 c.p.c.: The tax code strictly prohibits the offsetting of income and expense items between companies within the same fiscal consolidation, as each entity must determine its own taxable income independently without internal compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro IMT S.P.A., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante e PARITEL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimate - avverso la sentenza n. 1668/2/16 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, pubblicata il 15 GIUGNO 2016; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli;
La Sostituta Procuratrice generale Paola Filippi ha concluso con requisitoria scritta per l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa L’Agenzia notificava alla società (allora Morara De.ci.ma s.p.a.) avviso di accertamento (ed altro ne notificava alla Paritel s.p.a. in qualità di consolidante) con riferimento all’anno d’imposta 2005, Oggetto:art.109 TUIR nell’ambito di una verifica relativa agli anni 2000-2007, riprendendo a tassazione assunti oneri per “prestazioni di servizio”, cioè consulenze infragruppo rese da Paritel, riferite a “strategia commerciale, organizzazione, pianificazione, logistica e acquisti, affari finanziari e controllo direzionale, prestazioni ritenute non dettagliate e nelle cui fatture non erano presenti parametri per la relativa valorizzazione.
La CTP accoglieva i ricorsi. In sede d’appello la CTR, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza di primo grado. Propone l’Agenzia ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, mentre le società sono rimaste intimat e . Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, cod. proc. civ., 109 e 117, TUIR, risultando a parere dell’Agenzia erronea la decisione d’appello laddove ha statuito che l’odierna ricorrente non aveva interesse ad agire dal momento che un’eventuale rettifica del reddito di una controllata per ripresa di costi addebitati dalla controllante, essendo entrambe parte dell’unico consolidato, non poteva modificare il reddito dell’unica dichiarazione del consolidato stesso.
2. Il motivo è fondato. In effetti non può ammettersi la “compensazione” di voci del conto economico di rilievo fiscale che, in violazione del disposto dell’art. 109 TUIR, determini lo spostamento di oneri o compensi da una società all’altra, pur appartenenti al medesimo consolidato fiscale, e ciò attesa la tassatività è inderogabilità delle regole che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa di ciascuna società. Invero l’ordinamento fiscale, e per vero anche quello civile, non consente di lasciare l’imprenditore arbitro nell’imputazione delle singole voci, e ciò tanto appunto traslandoli da una società ad un’altra (pur nell’ambito del medesimo consolidato) come da un esercizio all’altro (v. già Cass. 17195/2006), per la sola osservazione che la somma algebrica del reddito complessivo non subirebbe variazioni.
3. L’accoglimento del motivo determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle sp