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Ordinanza — n. 19872/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding pension capital reclassification for pre-1993 members under specific tax regimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19872/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal challenging the tax agency's reclassification of pension capital payments. The taxpayer argued the agency applied the wrong tax regime for post-2001 earnings, but the court found the reclassification justified by an objective discrepancy in the tax substitute's calculations. Consequently, the court ruled that the taxpayer must accept the corrected figures based on the statutory rules for pre-1993 members.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973; Art. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917/1986: The court establishes that automated tax adjustments for pre-1993 members are valid when based on objective data discrepancies, requiring the taxpayer to contest calculation accuracy rather than the procedure itself.

Parole chiave

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pension capital reclassification pre-1993 members tax regime automatic tax verification tax substitute calculation error separate tax regime application diritti a pensione compensazione della rendita rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973
L’Agenzia notificava al contribuente avviso bonario con cui procedeva alla riliquidazione ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 dell’imposta gravante sulle prestazioni da capitale erogategli dal Fondo Pensioni Previdai in occasione della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 31/12/2005.
Art. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917/1986
Art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482
rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482;
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973
L’Agenzia notificava al contribuente avviso bonario con cui procedeva alla riliquidazione ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 dell’imposta gravante sulle prestazioni da capitale erogategli dal Fondo Pensioni Previdai in occasione della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 31/12/2005.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Marco SIMIONATO, con avv. Claudia Cisotto; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 698/1/16 depositata in data 25 maggio 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE:

L’Agenzia notificava al contribuente avviso bonario con cui procedeva alla riliquidazione ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 dell’imposta gravante sulle prestazioni da capitale erogategli dal Fondo Pensioni Previdai in occasione della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 31/12/2005. Il contribuente rateizzava l’importo e dopo il versamento di una rata chiedeva in autotutela il VECCHI ISCRITTI riesame e contestualmente il rimborso della rata versata. A fronte del silenzio-rifiuto, proponeva ricorso che la CTP accoglieva, mentre la CTR, adìta in sede d’appello dall’Agenzia, riformava la sentenza.

Il contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre l’Agenzia resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 36-bis, d.p.r. n. 600/1973, asserendosi che per le prestazioni maturate post 1° gennaio 2001 l’Agenzia aveva proceduto non in base ad un errore materiale, presupposto applicativo della norma, sibbene avrebbe rideterminato l’aliquota applicabile. 1.1. Il motivo è infondato. Preliminarmente deve osservarsi come nella fattispecie la cartella non venne neppure emessa, ma l’Agenzia provvide a notificare un avviso bonario appunto dopo le verifiche automatizzate della dichiarazione.

In sede di verifica, come emerge chiaramente dai fatti esposti, venne individuata una discrasia rispetto al calcolo operato dall’Ufficio in base ai parametri dallo stesso adottati, e dunque la procedura indicata risultava del tutto giustificata, poiché all’evidenza il sostituto d’imposta ha effettuato un calcolo che è in facoltà poi del contribuente di ribadirne e dimostrarne la correttezza. In altri termini l’errore assunto come tale giustifica il ricorso all’accertamento automatizzato, a fronte del quale al contribuente è dato non tanto il disconoscere il procedimento stesso (come potrebbe ove non si trattasse di errore di calcolo ma di nuova imposizione sulla base di elementi estranei) ma contestare la correttezza dei calcoli a sua volta eseguiti dall’ufficio, che di necessità non possono che dipendere da una diversa lettura delle disposizioni applicabili.

Essenziale risulta dunque che il ricalcolo sia effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi, sulla base dell’analisi estrinseca della documentazione inviata dal contribuente senza che sia necessaria una più intensa attività istruttoria. Ebbene tanto basta a rendere infondato il ricorso, che appunto contesta solo l’insussistenza dei presupposti per procedersi ai sensi dell’art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973. Ma anche nel merito lo stesso ricorrente ammette di essere un vecchio iscritto (a fondi di previdenza complementare), ed in proposito questa Corte è ferma nel ritenere che «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento:

a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482;

b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett.

a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.”. Pacifico essendo che per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 al vecchio iscritto odierno ricorrente non venne dal sostituto calcolato il regime di tassazione separata, ne deriva che in effetti il relativo calcolo era errato in base agli stessi elementi ritraibili dalla dichiarazione.

2. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare u