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Ordinanza — n. 19867/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, allowing taxpayer's IRPEF refund claim for 1990-1992 earthquake relief.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19867/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The taxpayer successfully appealed a regional tribunal's rejection of a 90% IRPEF refund for the 1990-1992 Sicily earthquake, arguing the claim was timely. The court rejected the tax agency's arguments regarding VAT scope and the two-year limitation period, noting that legislative extensions and specific provisions for earthquake victims rendered the filing valid. Consequently, the court quashed the lower decision and remanded the case for liquidation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665, l. n. 190/2014; Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992: The two-year limitation period for refund claims applies to taxes originally due but made refundable by subsequent legislation, overriding shorter statutory periods if legislative extensions or specific emergency provisions cover the filing date.

Parole chiave

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IRPEF refund claim earthquake relief legislation statutory limitation period tax legislative extension Cassation quashing order fiscal emergency provisions timely filing requirement calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, avendo la CTR riconosciuto il diritto al rimborso nonostante fosse esclusa la rimborsabilità ai soggetti titolari di reddito d’impresa, e allegando che il contribuente era nella specie titolare di partita i.v.a.
Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr.
Art. 38, d.P.R. n. 602/1973
Invero questa Corte ha affermato che “In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R.
Art. 3-quater, comma 2, d.l. n. 248/2007
Cass. 3575/10, 10838/05)”.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/12/2019, n. 32309
546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” (Cass. 11/12/2019, n. 32309).
Cass. 20/12/2012, n. 23589
Cass. 20/12/2012, n. 23589, secondo cui “vertendosi in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento - la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del D.P.R.
Cass. 3575/10
Cass. 3575/10, 10838/05)”.
Cass. 10838/05
Cass. n. 5498/2020
In seguito, a mezzo della norma di natura interpretativa (Cass. n. 5498/2020, ma già Cass., n.
Cass. n. 6644/2019
Cass. n. 4291/2018
Cass. n. 18205/2016
4291/2018, Cass. n. 18205/2016) portata dall’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro Ugo Russino, con avv. Nicola Lais e Rossella Cavalieri; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, sezione staccata di Catania, n. 2723/34/2016, depositata in data 13 luglio 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE: Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale il contribuente chiedeva il rimborso del 90 % delle imposte (IRPEF) versate per il periodo dal 1990 al 1992, e ciò a seguito del rigetto dell’istanza da parte dell’amministrazione. LA CTR, conformemente alla decisione di primo grado, ha statuito che la l. n. 289/2002 ha previsto il suddetto rimborso in favore di chi avesse già versato le imposte, Decad. rimborso sisma 1990 pur in presenza dell’evento sismico del 1990, purché residente nelle zone interessate, come pacificamente accade nella specie, Inoltre veniva esclusa la decadenza rispetto al termine biennale per l’istanza di rimborso, tenuto conto delle proroghe dei termini via via succedutesi.

L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a quattro motivi, mentre il contribuente resiste ciascuno a mezzo di controricorso. Quest’ultimo ha poi depositato memorie illustrative. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 9 l. n. 289/2002, 1, comma 665, l. n. 190/2014, della VI direttiva CEE n. 77/388/CEE e della decisione della Commissione europea 5549 del 2015. Il motivo è inammissibile poiché riguarda un’imposta (i.v.a.) che non è oggetto del giudizio, incentrato infatti sul rimborso dell’IRPEF.

2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, avendo la CTR riconosciuto il diritto al rimborso nonostante fosse esclusa la rimborsabilità ai soggetti titolari di reddito d’impresa, e allegando che il contribuente era nella specie titolare di partita i.v.a. 2.1. La decisione d’appello ha riconosciuto il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti al sisma Sicilia del 1990 ed è stata resa subito dopo la decisione della Commissione che ha qualificato dette agevolazioni come aiuti di Stato, e la stessa legge n. 190 del 2014 è intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado; il tutto a fronte del fatto che ben prima (il 17 ottobre 2012) era stata già avviata dalla Commissione stessa la procedura di esame ed emessa l’ingiunzione di sospensione, sospensione che era espressamente presa in considerazione dall’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, sempre con riferimento ai contribuenti svolgenti attività imprenditoriale.

È principio consolidato quello secondo cui l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. 22/11/2021, n. 35984, Cass. 03/11/2010, n. 22318).

L’ingiunzione di sospensione – adottata con decisione del 17 ottobre 2012 – era obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a conformarsi alla medesima ed a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva (cfr. Corte giust. 21/11/2013, C-284/12, Deutsche Lufthansa). Se l’ingiunzione di sospensione, risalente al 17 ottobre 2012, imponeva l’obbligo di astenersi dall’erogazione di aiuti di Stato per le imprese, la successiva decisione del 14 agosto 2015 disponeva l’annullamento di tutti i pagamenti degli aiuti. Per l’effetto della precedente sospensione, deve ritenersi che questa disposizione abbia ad oggetto tutte le somme non ancora versate e, più in generale, tutte le agevolazioni che alla data del 17 ottobre 2012 non erano ancora divenute definitive.

Pertanto, nella fattispecie in esame, era tenuta la CTR a verificare se il contribuente fosse o meno imprenditore, e ciò anche d’ufficio, trattandosi di affermare la prevalente disposizione unionale (Cass.03/05/2007, n. 10208; Cass. 15/10/2012, n. 17645), al fine di osservare i limiti imposti dalla Commissione. In proposito questa Corte ha ritenuto che, una volta poi accertato che il contribuente svolge un'attività economica professionale, il giudice dovrà, di conseguenza, verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile, ove la relativa esenzione sia stata ritualmente eccepita, ed in tal caso si dovrà verificare alla luce degli elementi forniti dal deducente (Cass. 03/05/2012, n. 6671) non solo, dato pacifico nella specie, che l’impresa abbia sede in uno dei comuni colpiti dalla calamità, ma anche - in conformità al disposto di cui ai considerando 136 e 150 della già richiamata decisione della Commissione UE – la sussistenza di danni effettivi cagionati dall’evento a carico dell’impresa, cui gli stessi siano ricollegabili in base ad un nesso chiaro e diretto, e in caso positivo comunque l'assenza di una sovra-compensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto), nel qual caso e fino alla concorrenza dei quali danni così conteggiati il regime andrà considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107.

Pragrafo 2, lett. b), TFUE (in tal senso Cass.08/02/2018, n. 3070). Orbene tale verifica è del tutto mancata.

3. Col terzo mezzo si deduce in radice violazione dell’art. 9, l. n. 289/2002 e 1, l. n. 190/2014, in quanto il versamento non avvenne a cura del contribuente, ma del sostituto d’imposta. 3.1. Il motivo è infondato, avendo già ritenuto questa Corte che legittimato al rimborso è tanto il sostituto quanto il sostituito d’imposta (ex plurimis Cass. 29399/2019).

4. Col quarto motivo, spiegato in via gradata, si eccepisce ancora la violazione dell’art. 9 l. n. 289/2002 e 21, d.lgs. n. 546/1992, essendo stata la domanda presentata ben oltre i cinque anni posteriori al pagamento dell’imposta. 4.1. Anche tale motivo appare infondato. Invero questa Corte ha affermato che “In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” (Cass. 11/12/2019, n. 32309).

Tale pronuncia è conforme ad un costante orientamento (cfr. Cass. 20/12/2012, n. 23589, secondo cui “vertendosi in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento - la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 evocato dall'Agenzia ricorrente, ma a quella, residuale, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr.

Cass. 3575/10, 10838/05)”. Ne consegue che il termine decadenziale applicabile alla fattispecie, in cui l’importo era originariamente dovuto ed è divenuto rimborsabile solo a seguito dello jus superveniens sopra richiamato, è appunto quello biennale. Ma proprio in tema di legislazione emergenziale susseguente al sisma Sicilia 1990, è stato via via prorogato il termine per la definizione agevolata delle imposte dirette (nei limiti del 10 %) per gli anni 1990-1992, fino a portarlo al 31 marzo 2008 a mezzo dell’art. 3-quater, comma 2, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248.

In seguito, a mezzo della norma di natura interpretativa (Cass. n. 5498/2020, ma già Cass., n. 6644/2019, Cass., n. 4291/2018, Cass. n. 18205/2016) portata dall’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, si è espressamente stabilito che coloro che avessero versato, per i ridetti anni d’imposta, un importo maggiore del 10 %, avrebbero avuto diritto al rimborso da instarsi nel termine biennale decorrente dall’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Adunque le istanze, che la stessa ricorrente data al 31/12/2007, 26/2/2009 e 27/2/2009, risultano tutte tempestive.

5. Alla stregua di quanto osservato al secondo motivo, respinti gli altri, l’impugnata sentenza dovrà essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte, accolto il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione