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Ordinanza — n. 19864/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19864/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19864/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente ORDINANZA sul ricorso ex art. 287-288-391 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 3141/2014 proposto da BORMOLINI ROBERTOrappresentato e difeso dall’avv. Alberto Alfredo Ferrario (PEC alberto.ferrario@legalmail.it) e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cataldo D’Andria (PEC: cataldodandria@ordineavvocatiroma.org) in Roma, viale Regina Margherita n. 290; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: correzione errore materiale domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente – avverso l’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 33323/23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2024 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19864/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 287-288-391 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 3141/2014 proposto da BORMOLINI ROBERTOrappresentato e difeso dall’avv. Alberto Alfredo Ferrario (PEC alberto.ferrario@legalmail.it) e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cataldo D’Andria (PEC: cataldodandria@ordineavvocatiroma.org) in Roma, viale Regina Margherita n. 290; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: correzione errore materiale domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente – avverso l’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 33323/23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2024 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Parole chiave

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estinzione della rendita d'invalidità estinzione dell'obbligazione revoca dell'esecutore testamentario impugnazione della cancellazione revoca della rendita estinzione di un diritto reale
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso ex art. 287-288-391 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 3141/2014 proposto da BORMOLINI ROBERTOrappresentato e difeso dall’avv. Alberto Alfredo Ferrario (PEC alberto.ferrario@legalmail.it) e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cataldo D’Andria (PEC: cataldodandria@ordineavvocatiroma.org) in Roma, viale Regina Margherita n. 290; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: correzione errore materiale domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente – avverso l’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 33323/23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2024 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: -l’istante sostiene che in pendenza del giudizio sia Roberto Bormolini sia Luca Bormolini avevano presentato istanza di cessazione della materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.L. 119 del 2018; - che ad esito di tale istanza nessuna eccezione, diniego o altra attività in opposizione era stata fatta dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di alcuno degli originari ricorrenti; - che con la Ordinanza n. 33323/2023 di questa Corte si è dato atto della definizione agevolata da parte di Luca Bormolini, con conseguente estinzione del giudizio per Luca Bormolini; - che, tuttavia, anche Roberto Bormolini aveva presentato istanza di estinzione del giudizio in quanto aveva presentato domanda di definizione agevolata alla Agenzia delle Entrate (atto. 0826065.18/05/2019); che tale domanda è stata acquisita regolarmente dalla Agenzia delle Entrate (ricevuta 0826065.18/05/2019) e che è stato effettuato versamento della rata in data 14.5.2019; - che i ridetti tutti documenti sono prodotti come allegati alla istanza di correzione di errore materiale; -pertanto, si chiede correggersi in tal senso l’ordinanza in argomento avendo anche Roberto Bormolini estinto il giudizio;

Considerato che: -l’istanza va dichiarata inammissibile; - come si evince infatti dalle verifiche operate dalla Cancelleria, nel fascicolo processuale non vi era, all’atto della decisione del giudizio definito con l’ordinanza di cui sopra, alcuno dei documenti relativi alla intervenuta definizione nei confronti di Roberto Bormolini; la produzione della stessa in questa sede risulta quindi irrilevante ai fini della decisione intervenuta, appunto in quanto perfezionatasi dopo la decisione della controversia; - se fosse vero il contrario, si tratterebbe comunque di una mancata percezione della presenza in atti della ridetta documentazione da parte del Collegio, alla quale semmai andrebbe posto rimedio con lo strumento processuale della revocazione; - va ricordato che per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass.

Sez.1, Ordinanza n. 12962 del 24/07/2012) l'errore di fatto c.d. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'erroredeterminato da una svista di caratteremateriale rende esperibile il rimedio qui richiesto, vale a dire quellodella correzione di errore materiale; -in forza di ciò, l’istanza va di per sé dichiarata inammissibile; -in ogni caso, poi, la presenza in atti della documentazione di cui si è detto – che ad ora resta esclusa dall’ordinanza di questa Corte oggetto dell’istanza per cui è processo – non pregiudica l’intervenuta definizione, che ove perfezionatasi con l’Amministrazione Finanziaria avrà l’effetto tipico voluto dalla legge; invero, la stessa risulta presentata all’Agenzia delle Entrate in data antecedente la formazione della cosa giudicata (che è sorta all’atto della pubblicazione dell’ordinanza oggetto dell’istanza in atti), la quale pertanto non può produrre effetto, in quanto successiva, su una fattispecie tributaria in precedenza oggetto di definizione; - tale conclusione si evince dalla piana lettura dell’art. 1 comma 196 della L. 197 del 2022, norma generale in tema di definizione agevolata tributaria, secondo la quale “gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”; - ancora, analoga previsione si ritrova anche nel comma 9 dell’art. 6 del d.L. n. 119 del 2018 come convertito in L. n. 136 del 2018 secondo il quale “gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”; -conclusivamente, l’istanza va dichiarata inammissibil