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Ordinanza — n. 19860/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal for lack of reasoned judgment regarding investor plurality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19860/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a lower court's decision regarding the registration of a real estate investment fund transfer. The lower court rejected the appeal but failed to provide specific reasoning on the existence of investor plurality or the required minimum capital, merely stating the fund was public savings. The Court ruled this violated constitutional requirements for a reasoned judgment, necessitating a remand to the second-instance tax court.

Regesto Legislator

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Art. 132, sesto comma, n. 4, cod. proc. civ.; Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992: A judgment omitting a concise exposition of facts and legal reasons violates the constitutional principle of a reasoned decision and must be quashed.

Parole chiave

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reasoned judgment requirement tax registration appeal real estate investment fund investor plurality constitutional due process remand to second instance lack of specific reasoning fondo comune d'investimento immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 132, sesto comma, n. 4, cod. proc. civ.
111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132, sesto comma, n. 4, cod. proc. civ.(in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art.
Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 111, sesto comma, Cost.
2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art.
Art. 8, comma 1-bis, d.l. 25.9.2001, n. 351
L’art. 8, comma 1-bis, d.l. 25.9.2001, n. 351 (convertito con modificazioni dalla l.
Art. 3- quater, comma 1, d.l. 3.8.2004, n. 220
410), come sostituito dall’art. 3- quater, comma 1, d.l. 3.8.2004, n. 220 (convertito con modificazioni dalla l.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2876/2017
Cass. n. 1461/2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 33353 / 20 1 9 propost o da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro ASKAR INVESTORS S.G.R. S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa, quale societàd i gestione del fondo comune dl investimento immobiliare dl tipo chiuso speculativo riservato a d investitori qualificati denominato "Cerere Lamy', in persona del Commissario Liquidatore, rag.

Renato Salerno, rappresentata e difesa dall'Avv.Enrico Felli di Bergamo, con studio al Viale Vittorio Emanuele II n. 12, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso Avviso liquidazione imposte di registro ed ipocatastali – Conferimento a fondo di investimento immobiliare chiuso – Riqualificazione atto ex art. 20 dPR n. 131/86 -controricorrente - - avverso l a sente nza n. 1255/4 / 20 1 9 emessa dalla C TR Emilia - Romagn a in data 24/06/2019e notif icata il 07/08/2019 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. La Askar Investors, quale società di gestione del fondo di investimento immobiliare “Cerere Land”, impugnava l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia, previa riqualificazione, ai sensi dell’art. 20 dPR n. 131/1986, di una operazione negoziale (consistita nel conferimento, ad opera della Co.Ge.Fer. s.p.a., al detto fondo di alcuni complessi immobiliari di sua proprietà, in cambio della sottoscrizione di quote dello stesso) da atto di apporto a fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso ad atto di conferimento immobiliare, aveva applicato le ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale.

In sede di registrazione dell’atto, il notaio aveva effettuato l’autoliquidazione delle imposte di registro ed ipocatastali, applicando il trattamento fiscale previsto dal comma 1-bis dell’art. 8 del d.l. n. 351 del 2001 per l’ipotesi di apporto di una pluralità di immobili, prevalentemente locati, ad un fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso (assimilato, per quanto concerne la tassazione, ad un atto di conferimento di azienda).

2. La CTP di Ferrara accoglieva il ricorso, reputando che sussistessero tutti i presupposti previsti dagli artt. 1, 34 e 37 del TUF, essendo il fondo partecipato da una pluralità di investitori e rappresentando le vicissitudini della società di gestione post factum irrilevanti.

3. Sull’impugnazione dell’Ufficio, la CTR dell’Emilia-Romagna rigettava il gravame, evidenziando che, al momento dell’atto di conferimento dei beni immobili nel fondo comune immobiliare, quest’ultimo possedeva tutti i requisiti necessari (ivi compreso quello della pluralità dei soggetti investitori) per poter operare professionalmente e legittimare il regime speciale di tassazione che dal conferimento sarebbe derivato e che il comportamento della contribuente appariva ispirato a correttezza e buona fede, avendo la Askar accettato il conferimento onde migliorare le condizioni di conservazione e di redditività del fondo.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La Askar Investors S.G.R. s.p.a. in liquidazione amministrativa ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la controricorrente ha depositato memoria illustrativa. La Sostituta del Procuratore Generale, Dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione apparente, avuto particolare riguardo i requisiti dell’esistenza effettiva di una pluralità di investitori (essendo le richieste di sottoscrizione di quote del fondo “Cecere Land”, ad opera dei tre asseriti investitori, prive di data certa) e dell’adeguatezza patrimoniale del fondo (stabilendo il regolamento interno del fondo una quota minima per operare di euro 25.000.000,00 ed essendo, invece, il valore complessivo netto, alla data del 31 dicembre 2011 –con riferimento all’operazione posta in essere in data 29 dicembre 2011 -, pari ad euro 11.887.063,00). 1.1.

Il motivo è fondato. In termini generali, la costituzione del fondo immobiliare può avvenire o mediante acquisto di beni immobili, diritti immobiliari e partecipazioni in società immobiliari successivamente alla sottoscrizione o, come nel caso di specie, mediante "apporto" - os sia conferimento di immobili e diritti immobiliari -da parte di enti pubblici (fondi ad apporto pubblico) o di società private (fondi ad apporto privato), che ne divengono partecipanti. Quanto alla fiscalità da imposte d'atto (imposte di registro, ipotecaria e catastale), mentre gli apporti immobiliari pubblici godono di un regime di particolare favore (previsto dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 351/01 convertito con l. 401/2001), per quelli privati vigono le disposizioni ordinarie, salva l'applicazione d'imposizione in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1- bis, del citato testo normativo, agli "apporti" costituiti da una "pluralità di immobili prevalentemente locati" al momento del conferimento (apporti che peraltro, quanto a regime Iva, sono equiparati alle operazioni di conferimento di azienda o di rami diazienda, escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 633/1972).

La norma mira a facilitare i trasferimenti di impresa e la continuità della gestione delle attività economiche, con riferimento specifico a quei complessi immobiliari che, in quanto privi di un unitario assetto funzionale, non avrebbero potuto fruire del regime proprio delle cessioni di azienda o di rami di azienda se non in virtù di tale espressa previsione. Il quadro normativo da prendere in considerazione nella fattispecie in esame si compendia nelle seguenti disposizioni. L’art. 8, comma 1-bis, d.l. 25.9.2001, n. 351 (convertito con modificazioni dalla l. 23.11.2001, n. 410), come sostituito dall’art. 3-quater, comma 1, d.l. 3.8.2004, n. 220 (convertito con modificazioni dalla l. 19.10.2004, n. 257) stabilisce che:

Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2,terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990.

La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004 . L’art. 1, lett. j, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (nella formulazione applicabile ratione temporis), in sede di definizioni, dispone che: (per) "fondo comune di investimento" (si intende): il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti ein autonomia dai medesimi (la sottolineatura è dello scrivente).

L’art. 34 dello stesso TUF prescrive che:

1. a)[…] c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; […] . Nel solco di quest’ultima disposizione, l’art. 2 del Regolamento del Fondo prevedeva espressamente che il valore iniziale del Fondo sarà compreso tra un minimo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni) ed un massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni) . In proposito, è opportuno richiamare Cass. n. 3218/2024, secondo cui Si verte dunque di una disciplina impositiva tendenzialmente globale, sistematica e storicamente radicata, del resto esplicitamente dal legislatore (d.l. n. 351 del 2001) ispirata all’esigenza dello sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare mediante un articolato insieme di Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare .

Di questo insieme fanno parte anche altre disposizioni relative proprio all’imposta di registro ed ipocatastale, anch’esse sottese alla specificità dell’istituto ed alla necessità funzionale della predisposizione di un compendio impositivo suo proprio; come l’art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 351 del 2001, quanto ad inclusione degli apporti di plurimi immobili prevalentemente locati nella famiglia tariffaria di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), n.3), Alleg. Tur (misura fissa)[…] . 1.2. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132, sesto comma, n. 4, cod. proc. civ.(in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l' iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr.

Cass.nn. 2876/2017 e 1461/2018). Come risulta dalla lettura dell’atto di appello, il cui estratto in ossequio al principio di autosufficienza è stato riprodotto nel corpo del ricorso (cfr. pagg. 15-16), l’Agenzia, con il motivo di appello, aveva sottoposto la sentenza di primo grado a critica in punto di esistenza di una pluralità di partecipanti al fondo comune di investimento e di adeguatezza del patrimonio di quest’ultimo. L’impugnata sentenza al riguardo si è limitata ad affermare quanto segue: […] il fondo risultava costituito con delibera della Banca d’Italia e le quote del medesimo erano normalmente assoggettate al regime del pubblico risparmio stante la pluralità dei soggetti che investivano nel medesimo .

Si tratta all’evidenza di motivazione solo graficamente esistente, ma sostanzialmente del tutto inappagante e ben al di sotto del minimo costituzionale, dal momento che nulla viene detto sulle questioni oggetto dei motivi di appello, né si dà conto, se non ricorrendo ad espressioni generiche ed apodittiche, delle ragioni poste a base della decisione di rigetto dell’appello. Ciò rende impossibile apprezzare l'iter logico - giuridico seguito dalla sentenza.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1-bis, d.l. 25.9.2001, n. 351 (convertito con modificazioni dalla l. 23.11.2001, n. 410), come sostituito dall’art. 3- quater, comma 1, d.l. 3.8.2004, n. 220 (convertito con modificazioni dalla l. 19.10.2004, n. 257), e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la contribuente non aveva provato che, alla data dell’atto di conferimento, possedeva i requisiti richiesti dalla norma agevolativa, avuto particolare riguardo alla pluralità degli investitori ed al raggiungimento dell’ammontare minimo per operare stabilito in euro 25.000.000, avendo di contro valorizzato un requisito (la buona fede) irrilevante. 2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia- Romagna.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento almotivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del pre