Cassation court declares tax appeal extinguished due to the taxpayer's failure to oppose the simplified definition order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal filed by the Revenue Agency against a sports association extinguished. The taxpayer failed to submit a formal objection to the simplified definition order issued by the Ministry of Economy and Finance. Consequently, the procedural timeline expired without any judicial intervention to challenge the administrative decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-201 della legge 29 dicembre 2022 n. 197; The failure of the taxpayer to oppose the simplified definition order within the statutory period results in the automatic extinction of the legal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 519/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro ASI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE (già ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA) – COMITATO PROVINCIALE DI PISTOIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita, –intimata – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale dellaToscana n. 894/24/ 201 5 , depositata il 18 maggio 2015 ; udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consiglio del6 marzo 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRES-IRAP-IVA 2007. R.G. N.519/2016 Cons. est. Valentino Lenoci -Rilevato che:
1. All’esito di verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pistoia, disconoscendone la natura di ente non commerciale, emetteva nei confronti della Alleanza Sportiva Italiana – Comitato provinciale di Pistoia (ora Associazioni Sportive e Sociali Italiane)– che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2003 al 2007, né predisposto alcun registro, rendiconto finanziario o bilancio - i seguenti avvisi di accertamento, con i quali veniva accertato d’ufficio il reddito prodotto nelle annualità considerate, determinando le imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA:
a) n. R6G040100214/2009, per l’anno d’imposta 2003;
b) n. R6G040100215/2009, per l’anno d’imposta 2004; c ) n. R6G040100216/2009, per l’anno d’imposta 2005; d ) n. R6G040100217/2009, per l’anno d’imposta 2006;
e) T8R040100800/2009, per l’anno d’imposta 2007.
2. Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati, con separati ricorsi, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia la quale, con sentenza n. 23/02/2012, depositata il 9 febbraio 2012, previa riunione degli stessi, dichiarava inammissibili, per tardività, i ricorsi presentati con riferimento agli avvisi di accertamento per le annualità 2003, 2004, 2005 e 2006, mentre accoglieva il ricorso, con riferimento all’annualità 2007.
3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana , con sentenza n. 894/24/2015 , pronunciata il 15 dicembre 2014 e depositata in segreteria il R.G. N.519/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 18 maggio 2015, rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato a mezzo posta il 23 dicembre 2015 , con racc. a/r inviata il 21 dicembre 2015). Non si è costituita in giudizio l’ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane (già Alleanza Sportiva Italiana) – Comitato provinciale di Pistoia, rimasta intimata 5. Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 veniva fissata per la trattazione l’udienza incamera di consiglio del 6 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380- bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 148, comma 4, lett.
d) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(testo unico delle imposte sui redditi) e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva omesso di verificare se, nel caso di specie, potesse trovare applicazione il citato art. 148, comma 4, lett. d), d.P.R. n. 917/1986, con riferimento alle prestazioni di pubblicità commerciale, le quali,ai sensi della disposizione suindicata, si considerano, in ogni caso, attività commerciale, ed i cui proventi erano quindi soggetti a tassazione.
2. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. R.G. N.519/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Va innanzitutto rilevato che oggetto del presente giudizio è unicamente l’avviso di accertamento riguardante l’anno d’imposta 2007, posto che, per quel che riguarda gli anni dal 2003 al 2006, il relativo ricorso proposto dall’associazione contribuente è stato dichiarato inammissibile dalla corte provinciale di primo grado, e tale decisione non risulta impugnata dalla contribuente. Orbene,il ricorso in esame è inserito ne ll'elenco depositato ai sensi dell'art. 40, comma 3, del d.l.24 febbraio 2023, n. 13 , conv. dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,che prevede che « Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizidi legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1».
Nell’elenco in questione sono indicati il numero di ruolo del giudizio in esame, gli estremi dell'avviso di accertamento impugnato (T8R040100800 – anno 2007 ) e si dà atto dell’assenza di diniego da parte dell’Ufficio. L'inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall'art. 1, R.G. N.519/2016 Cons. est. Valentino Lenoci commi 186 e ss., della l. 29 dicembre 2022, n. 197 e l'assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Secondo l'art. 1, commi 200 e 201, della legge n. 197/2022, infatti, «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200); « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.
Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201). Alla luce delle richiamate disposizioni e dell'elenco comunicato va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 1, comma 197, leggen. 197/2022).
R.G. N.519/2016 Cons. est. Valentino Lenoci In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravamee, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis, Cass. 18gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Cortedichiara l’estinzio