Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request accelerated decision outcome within legal time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the accelerated proposal within the statutory deadline. The appellant, Stanleybet Malta Limited, challenged a lower court sentence regarding customs matters but neglected the procedural requirement to expedite the final ruling. Consequently, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: Failure to request a decision on an accelerated proposal within the prescribed term results in the automatic extinction of the judicial proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17374/2021 R.G. proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VINCENZO BELLINI N. 24, presso lo studio dell’avvocato TERRANOVA ANTONELLA (TRRNNL64D44H501M) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati JACCHIA ROBERTO A. (JCCRRT46L22D969T), AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W), FERRARO FABIO (FRRFBA71S12F839X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. DEL VEN ETO n.29/2021depositata il 04/01/2021;rilevato che non è stata chiesta la decisione del ricorso nel termine di legge decorrente dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata; ritenuto che quindi va dichiarata l’estinzione del giudizio con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che le spese vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che liquida in Euro 700,00 oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 12/07/2024