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Decreto — n. 19821/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 19821/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by SIEM-INDUSTRIA DEL GESSO S.R.L. against the Calabria Regional Court's judgment extinguished. The appellant failed to request a decision on the court's proposal for case definition within the mandatory forty-day period. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal case definition proposal extinction of proceedings statutory deadline litigation costs allocation spese di esecuzione condono delle spese procedurali esecuzione della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
DELLA CALABRIA n.41/2022depositata il 04/01/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
DELLA CALABRIA n.41/2022depositata il 04/01/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17053/2022 R.G. proposto da : SIEM-INDUSTRIA DEL GESSO S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIBIA, 25, presso lo studio dell’avvocato TIGANI SAVA ANTONIO (TGNNTN68M04C352T) rappresentat a e difes a dall'avvocato ROTUNDO MARIA (RTNMRA70L45C352U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.

DELLA CALABRIA n.41/2022depositata il 04/01/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in R