Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 19774/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19774/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19774/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23544/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI PARABITA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini 30 presso lo studio dell’avv. Michele Perrone;rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Debellis di Foggia (DBLFBA75L14I158H)come da procura in atti; -ricorrente- contro ARCA SUD SALENTO, elettivamente domiciliato in LECCE VIA S. TRINCHESE, 61D DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato PEZZUTO ALESSANDRA (PZZLSN66L53E506A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.1827/2023depositata il 14/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 30.4.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19774/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione tardiva condanna al pagamento pecuniario termine per l'anticipo spese condono delle spese procedurali tacita revoca dell'opposizione rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
DIG., presso lo studio dell’avvocato PEZZUTO ALESSANDRA (PZZLSN66L53E506A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.1827/2023depositata il 14/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23544/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI PARABITA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini 30 presso lo studio dell’avv. Michele Perrone;rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Debellis di Foggia (DBLFBA75L14I158H)come da procura in atti; -ricorrente- contro ARCA SUD SALENTO, elettivamente domiciliato in LECCE VIA S. TRINCHESE, 61D DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato PEZZUTO ALESSANDRA (PZZLSN66L53E506A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.1827/2023depositata il 14/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 30.4.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.