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Decreto — n. 19700/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19700/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19700/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21618/2016 R.G. proposto da : BOCOLA VITTORIO, rappresentato e difeso dagli avvocati CIPRIETTI SABATINO, TETI LAURA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO SEZ.DIST. PESCARAn.1239/06/2015 depositata il 10/11/2015, vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall’Agenzia delle Entrate che dà atto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e con cui si comunica che la parte contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; rilevato che entro il 31 dicembre 2018 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 del citato d.l. n. 50 del 2017, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 10 dell’art. 11 d.l. n. 50 del 2017, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 19700/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BOCOLA VITTORIO, rappresentato e difeso dagli avvocati CIPRIETTI SABATINO, TETI LAURA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO SEZ.DIST. PESCARAn.1239/06/2015 depositata il 10/11/2015, vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall’Agenzia delle Entrate che dà atto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e con cui si comunica che la parte contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; rilevato che entro il 31 dicembre 2018 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 del citato d.l. n. 50 del 2017, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 10 dell’art. 11 d.l. n. 50 del 2017, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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procedura giudiziaria tributaria detrazioni e rimborsi arretrati d'imposta differimento dell'imposizione esecuzione fiscale sospensione della riscossione fiscale
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21618/2016 R.G. proposto da : BOCOLA VITTORIO, rappresentato e difeso dagli avvocati CIPRIETTI SABATINO, TETI LAURA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO SEZ.DIST. PESCARAn.1239/06/2015 depositata il 10/11/2015, vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall’Agenzia delle Entrate che dà atto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e con cui si comunica che la parte contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; rilevato che entro il 31 dicembre 2018 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 del citato d.l. n. 50 del 2017, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 10 dell’art. 11 d.l. n. 50 del 2017, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 04/07/20