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Ordinanza — n. 19653/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal after taxpayer withdraws case citing debt payment and simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19653/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the lawsuit. The taxpayer, AMGAS S.P.A., had previously contested tax assessments regarding the 'expansion vessel' plant but subsequently paid the owed amounts and formally requested the simplified settlement procedure. Consequently, the Court ruled that the process must be declared extinct with a corresponding offset of litigation costs, as the withdrawal extinguished the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1 D.L. n. 148/2017; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The express withdrawal of the lawsuit by the taxpayer, accompanied by proof of debt payment and the request for simplified settlement, extinguishes the proceedings with a corresponding offset of litigation costs.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal simplified settlement procedure extinction of proceedings debt payment proof litigation costs offset tax administration appeal Cassation Court ruling ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 1 D.L. n. 148/2017
Con il secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, nonché degli artt.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione dell’art. 32, comma 1, D.Lgs.
Art. 109 TUIR
Con il secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, nonché degli artt.
Art. 15 d.P.R. n. 633/1972

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2023, n. 35834
In linea con quanto già puntualizzato, in caso analogo, da questa Corte, in conseguenza dell’espressa rinuncia il processo va dichiarato estinto (Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2023, n. 35834), con compensazione delle spese del giudizio.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12100/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro: AMGAS S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Bergamo n. 3, presso lo studio dell’Avv. Fabio Costa, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Valerio Ficari; -controricorrente, ricorrente in via incidentale- avverso sentenza emessa dalla C.T.R. della Puglia – Sez.

Distaccata di Foggia, n. 2643/27/16 depositata il 7/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa. La Guardia di Finanza di Foggia operò una verifica fiscale nei confronti di AMGAS s.p.a., esercente attività di commercio di gas mediante condotte. All’esito della verifica l’erario notificò due avvisi di accertamento in relazione all’anno d’imposta 2008, recuperando a tassazione importi Ires, Irap e Iva, relative a voci incongruamente computate quali spese o componenti negative di reddito.

Gli atti venivano annullati dalla CTP di Foggia, adita dalla contribuente. La CTR della Puglia rigettava l’appello principale della contribuente, afferente la liquidazione alle spese; accoglieva parzialmente il gravame incidentale dell’Agenzia. Quest’ultima ha affidato il proprio ricorso a due motivi di censura. La società contribuente si è costituita con controricorso, avanzando, inoltre, ricorso incidentale incentrato su due motivi. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo il Collegio ritenuto deducibili i costi sostenuti per l’impianto denominato “vaso espansore”.

Con il secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, nonché degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avuto riguardo alle anomalie e disfunzioni dell’impianto denominato “vaso espansore” negli anni 2006, 2007, 2008. Con il primo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione dell’art. 32, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avvenuta decadenza dell’Agenzia a seguito della tardiva produzione della delega del Direttore Provinciale, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.

Con il secondo motivo si contesta la violazione degli artt. 15 d.P.R. n. 633 del 1972, 8, comma 35, L. 11 marzo 1988, n. 67, 1362, 1363, 1366 e 1368 c.c., avuto riguardo all’art. 360, n. 3, c.p.c. La Società contribuente, in relazione alle pretese erariali, ha ritualmente presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 ex art. 1 del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172/2017. Con nota del 12 febbraio 2024, il legale di AMGAS ha documentato l’avvenuto pagamento delle somme dovute.

La contribuente ha contestualmente formulato rinuncia al ricorso, sull’assunto di aver provveduto alla definizione agevolata di cui alla richiamata disciplina, allegando ritualmente la domanda di definizione agevolata, la comunicazione dell’agente della riscossione e la ricevuta del versamento delle somme, chiedendo l’estinzione del giudizio. In linea con quanto già puntualizzato, in caso analogo, da questa Corte, in conseguenza dell’espressa rinuncia il processo va dichiarato estinto (Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2023, n. 35834), con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

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