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Ordinanza Interlocutoria — n. 19618/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 19618/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19618/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 27652-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , cf 1 3 756881002 , in persona del Presidentep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende – Ricorrente CONTRO MENAPACE Amedeo, c.f. MNPMDA64A14M052C, elettivamente domiciliato in Roma, alla P.zza Apollodoro, n. 26, presso l’avv. Flaviano La Terra, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Pirro - Controricorrente NONCHE’ NEI CONFRONTI DI ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 19618/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Si lamentava la mancata notifica delle cartelle di pagamento e si eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti. Con sentenza n. 145/2020 il giudice di primo grado accolse le ragioni del Menapace. L’appello proposto dall’ADER fu rigettato con sentenza n. 1038/2021 dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, ora al vaglio di questa Corte. Il giudice d’appello ha ritenuto che la prova di eventi interruttivi della prescrizione dei crediti previdenziali richiedeva l’acquisizione di nuova documentazione, nonostante il divieto di cui all’art.345 cod. proc. civ.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative procedura di ricupero d'imposta nuova domanda di rendita d'invalidità ricalcolo delle prestazioni complementari incasso dei contributi di mantenimento allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 27652-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , cf 1 3 756881002 , in persona del Presidentep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende – Ricorrente CONTRO MENAPACE Amedeo, c.f. MNPMDA64A14M052C, elettivamente domiciliato in Roma, alla P.zza Apollodoro, n. 26, presso l’avv. Flaviano La Terra, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Pirro - Controricorrente NONCHE’ NEI CONFRONTI DI ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’avv.

Emanuele De Rose, dal quale, unitamente agli avv. D’Aloiso Carla e Sgroi Antonino, è rappresentato e difeso– Controricorrente Estratto di ruolo –Notifica delle cartelle –Documenti allegati in appello RGN 21267/2021 Consigliere rel. Federici Avverso la sentenza n. 1038/2021 della Co rte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro,depositata il 31.08.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 28 febbraio 2024dal Consigliere dott. Francesco Federici, Rilevato che Menapace Amedeo propose ricorso dinanzi al Tribunale di Lecco–Giudice del Lavoro avverso varie cartelle di pagamento, riportate nei corrispondenti estratti di ruolo ed aventi ad oggetto contributi previdenziali e interessi di mora dovuti all’INPS.

Si lamentava la mancata notifica delle cartelle di pagamento e si eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti. Con sentenza n. 145/2020 il giudice di primo grado accolse le ragioni del Menapace. L’appello proposto dall’ADER fu rigettato con sentenza n. 1038/2021 dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, ora al vaglio di questa Corte. Il giudice d’appello ha ritenuto che la prova di eventi interruttivi della prescrizione dei crediti previdenziali richiedeva l’acquisizione di nuova documentazione, nonostante il divieto di cui all’art.345 cod. proc. civ.

Per la cassazione della sentenzal’Agenzia delle entrate – Riscossione ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso il Menapace. L’Inps risulta costituito in forma adesiva alle ragioni del ricorso. Nell’adunanza camerale del 28febbraio 202 4 la causa è stata trattata . Considerato che Appare preliminare rilevare che l’oggetto della controversia, crediti per contributi previdenziali e loro prescrizione, appartiene alla competenza tabellare della Sezione Lavoro di questa Corte, così che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, per l’eventuale trasmissione del fascicolo alla Sezione preposta tabellarmente alla sua trattazione.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo la tr