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Ordinanza — n. 19615/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for extinction of proceedings due to late payment plan completion by taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19615/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax appeal dismissed, ordering the extinction of the proceedings. The taxpayer, TCL SPA, had appealed a regional commission decision rejecting their VAT payment order from 2005. The court found that the taxpayer completed their installment payment plan after the case was remanded, and since no breach was reported, the litigation was extinguished.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 54-bis D.P.R. 633/1972: When a taxpayer completes a payment plan after a case is remanded and no default is reported, the court must declare the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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extinction of proceedings VAT payment order installment plan completion tax appeal dismissal Cassation Court ruling differimento dell'imposizione arretrati d'imposta accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod.
Art. 54-bis D.P.R. 633/1972
Come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bisdel d.P.R.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28338/2014 R.G. proposto da : TCL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato ROSA LAURA (RSOLRA65R69H501B), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL FEDERICO LORENZO (DLFLNZ59M05G482M) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DEL LAZIO n. 2429/ 21/ 14 depositata l’11/04/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2429/21/14 dell’11/04/2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da TCL s.p.a. avverso la sentenza n. 388/29/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2005. 1.1.

Come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Avverso la sentenza della CTR TCL s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

4. Con ordinanza interlocutoria del 13/01/2023 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo onde consentire alla ricorrente l’ultimazione dei pagamenti rateizzati, avendo aderito alla definizione agevolata exart. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La controversia è stata rinviata a data successiva a quella prevista per l’ultimazione dei pagamento e le parti non hanno dedotto alcunché in proposito (in particolare, l’Agenzia delle entrate non ha segnalato alcun inadempimento al piano di rateizzazione), così lasciando presumere il regolare adempimento della società contribuente.

2. Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M.