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Ordinanza — n. 19606/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal by ruling regional court wrongly rejected it due to missing receipt proof instead of valid mailing proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19606/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a regional court decision that declared the appeal inadmissible. The regional court had rejected the appeal because the taxpayer failed to submit a photocopy of the receipt proving the tax agency received the document. The Court ruled that the law requires proof of mailing via postal service, not proof of receipt, and the taxpayer's submission of the mailing receipt was sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; The taxpayer's appeal is admissible if they provide proof of mailing via postal service, as the requirement is to demonstrate the dispatch occurred within the statutory period, not the actual receipt by the opposing party.

Parole chiave

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tax appeal admissibility proof of mailing requirement postal service receipt regional court error Cassation reversal inoltro della dichiarazione fiscale documenti mancanti procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice regionale ha ritenuto che fossero stati violati gli obblighi fissati dall’art. 22 del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alle regole applicabili in tema di redditi fondiari.
Art. 160 e 291 cod. proc. civ.
Art. 1, comma 2, del d.lgv. n. 546 del 1992
civ., nonché dell’art. 1, comma 2, del d.lgv. n. 546 del 1992, in relazione all’art.
Art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Federici sarebbe incorso il giudice d’appello nel non consentire il rinnovo della notificazione-; assorbe inoltre il terzo, con cui il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art.
art. 380 bis cod. proc. civ
Il ricorrente ha impugnato la pronuncia per la sua cassazione, affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 29 maggio 2017, n. 13452
Cass., 27 ottobre 2022, n. 31879
Cass., 27 ottobre 2022, n. 31879; 11 agosto 2022, n.
Cass., 11 agosto 2022, n. 24726
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 23175-2021, proposto da: ANTICOLI Marco, c.f. NTCMRC31S04H501L, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Terenzio n. 7, presso lo studio dell’avv. Giorgio Smerilli, dal quale è rappresentato e difeso - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende– Resistente Avverso la sentenza n. 726/01/2021della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 5 . 0 2 .20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 28 febbraio 2024dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che A seguito della notifica di un avviso d’accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato l’imponibile di Anticoli Marco relativamente all’anno d’imposta 2011e richiesto il pagamento di maggiori imposte, oltre Processo -Costituzione del ricorrente–Adempimenti ex art. 22 dPR546/92 -Fotocopia della spedizione della raccomandata -Sufficienza RGN 23175/2021 Consigliere rel. Federici ad irrogare sanzioni, il contribuente propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 20316/23/2018 ne dichiarò l’inammissibilità.

Il contribuente instò nelle proprie difese dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che con sentenza n. 726/01/2021 dichiarò parimenti l’inammissibilità del ricorso. Il giudice regionale ha ritenuto che fossero stati violati gli obblighi fissati dall’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, in particolare che, nel costituirsi dopo la proposizione del ricorso , l’Anticoli avesse omesso di depositare la prova dell’avvenuta notifica dell’atto all’Agenzia delle entrate. Il ricorrente ha impugnato la pronuncia per la sua cassazione, affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

L’Agenzia delle entrate ha depositato un irrituale “atto di costituzione” al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione. La causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 28 febbraio2024. Considerato che Con il primo motivo è denuncia ta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal contribuente in primo grado, perché, nel costituirsi, non avrebbe allegato il documento da cui evincere la sua ricezione.

Sostiene che, al contrario, ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi prescritti dall’art. 22 cit. , occorr a allegare la fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale. Il motivo è fondato. Il comma 1 dell’art. 22 cit. prevede che «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degliarticoli 137 e seguenti del codice di procedura civileovvero copia del ricorso consegnato RGN 23175/2021 Consigliere rel.

Federici o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale[…]». Questa Corte, con interpretazione ormai consolidata, ha affermato che nel processo tributario è inammissibile il ricorso o l'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione delplico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario(Sez.

U, 29 maggio 2017, n. 13452; nella Sezione Tributaria cfr. Cass., 27 ottobre 2022, n. 31879; 11 agosto 2022, n. 24726). Il discrimine tra la regolare “costituzione” del ricorrente/appellante, ai fini del pregiudiziale vaglio di ammissibilità del ricorso, è dunque dato non già dalla prova del buon fine della notifica del ricorso -che ovviamente sarà oggetto di controllo in un momento successivo, quando il ricorso medesimo abbia già superato il primo controllo di ammissibilità-, ma dalla prova della spedizione del ricorso, tant’è che questa può essere dimostrata anche mediante l’avviso di ricevimento, a condizione che riporti la data di “spedizione”, asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con datario.

Quello che dunque l’art. 22 pretende è la prova che tra spedizione del ricorso e adempimenti presso la cancelleria non decorra un lasso temporale maggiore di trenta giorni, che è finalità e funzione ben distinta dal controllo della corretta instaurazione del contraddittorio con la controparte. Il giudice regionale, nel ritenere che, pur documentata la data di spedizione del ricorso, questo era inammissibile per mancata prova della ricezione del ricorso (da parte del controricorrente), non ha tenuto conto dei principi di diritto enunciati da questa Corte, fraintendendo il contenuto stesso delle prescrizioni dettate dall’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il motivo va pertanto accolto. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 160 e 291 cod. proc. civ., nonché dell’art. 1, comma 2, del d.lgv. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. - per l’errore in cui RGN 23175/2021 Consigliere rel. Federici sarebbe incorso il giudice d’appello nel non consentire il rinnovo della notificazione-; assorbe inoltre il terzo, con cui il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alle regole applicabili in tema di redditi fondiari.

La sentenza va dunque cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, che in diversa composizione, oltre che a liquidare le spese processuali del presente giudizio, provvederà all’esame dell’appello.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza erinvia la causa alla Corte di giustizia di II grado del Lazio, cui demanda, in