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Decreto — n. 19605/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to lack of opposition to tax debt declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 19605/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil proceedings extinguished because the defendant failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The lower court ruled that the insertion of the case into the official list of resolved matters, pursuant to the 2023 tax reform, legally terminated the litigation without a formal denial. Consequently, the court dismissed the appeal, holding that the procedural extinction was automatic and binding absent a timely objection.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 13 del 2023; Art. 391 c.p.c.: The insertion of a case into the list of resolved matters pursuant to the tax reform law automatically extinguishes the proceedings, and the court must declare extinction without requiring a formal denial from the parties.

Parole chiave

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procedural extinction tax debt declaration automatic termination lack of opposition civil procedure law contenzioso tributario crescita in giudicato della tassazione procedura di tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 13 del 2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15178/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MULTIMMOBILIARE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato FRONTINO RAFFAELE, unitamente all'avvocato CHIECO PASQUALE ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.1042/2017 depositata il 24/03/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 03/07/2024