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Ordinanza — n. 19602/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by accepting postal receipt list without signature as valid proof of timely service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19602/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled a Regional Tax Commission decision that had declared a tax appeal inadmissible due to insufficient proof of service. The lower court rejected the postal receipt list because it lacked a signature, but the appellant argued that the mechanical postmark alone suffices. The Court ruled that the absence of a signature does not invalidate the public nature of the postmark, thereby allowing the appeal to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 156 cod. proc. civ.; nel processo tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta è valida con l'elenco delle raccomandate recante il timbro postale, senza necessità di sottoscrizione.

Parole chiave

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tax appeal admissibility postal service proof timely service requirement public document validity taxation procedure law dichiarazione fiscale tardiva notificazione postale irregolare produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Considerato che Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 53, comma 2, e 22, del d.lgs.
Art. 22, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 156 cod. proc. civ.
546, nonché dell’art. 156 cod.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 27 ottobre 2022, n. 31879
Federici stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario(Cass., 27 ottobre 2022, n. 31879; cfr.
Cass., 11 ottobre 2022, n. 24726
Cass., 19 luglio 2019, n. 19547
Cass., 4 giugno 2018, n. 14163
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 21267-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende– Ricorrente CONTRO CICCOPIEDI Fiorella - Intimata Avverso la sentenza n. 402/04/2021della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, depositata il 2 . 0 2 .20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 28 febbraio 2024dal Consigliere dott. Francesco Federici, Rilevato che A seguito di avviso d’accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate, relativamente all’anno 2012, rettificò i ricavi dichiarati da Ciccopiedi Fiorella con applicazionedegli studi di settore, la contribuente adì la Commissione tributaria provinciale di Crotone per contestare la pretesa erariale.

Notifica –Data di spedizione dell’atto –Prova –Elenco delle raccomandate –Timbro postale -Sufficienza RGN 21267/2021 Consigliere rel. Federici Con sentenza n. 1734/01/2018 il giudice provinciale accolse le ragioni della ricorrente, annullando l’atto impositivo. L’appello dell’Agenzia delle entrate fu dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con sentenza n. 402/04/2021. Nell’assenza della costituzione della contribuente, il giudice regionale ha rilevato la tardività della notificazione dell’appello, la cui spedizione risultava da un elenco delle raccomandate depositato dall’Agenzia delle finanze presso l’ufficio postale, sul quale era apposto il timbro postale di spedizione (portante la data dell’8.04.2019, ultimo giorno utile), che tuttavia è stato ritenuto insufficiente, in assenza della “indicazione e della sottoscrizione del referente dell’accettazione delle Poste italiane.

Per la cassazione della sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. La Ciccopiedi è rimasta intimata, nonostante le risulti ritualmente notificato il ricorso. Nell’adunanza camerale del 28febbraio 202 4 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 53, comma 2, e 22, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 156 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso che il documento prodotto dall’Agenzia delle entrate, a riscontro della tempestiva notificazione dell’atto d’impugnazione, non era sufficiente a dare prova della data di spedizione del plico raccomandato contenente l’atto di impugnazione.

Il motivo è fondato. Premesso che la tempestività del ricorso per il notificante, che utilizzi il sistema postale, è identificata nel momento in cui il plico raccomandato viene depositato presso l’ufficio postale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito innanzitutto che nel processo tributario il ricorso o l 'appello sono inammissibili quando, al momento della costituzione, non sia stata depositatala ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con RGN 21267/2021 Consigliere rel.

Federici stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario(Cass., 27 ottobre 2022, n. 31879; cfr. anche 11 ottobre 2022, n. 24726). Si è anche affermato che nel processo tributario la prova del perfezionamento della notifica dell'atto di appello a mezzo posta è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam(Cass., 19 luglio 2019, n. 19547, in forza del cui principio è stata annullatala decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello, in quanto mancava il deposit o della ricevuta di spedizione del ricorso , ma risultava la copia conforme dell'elenco dei pieghi raccomandati, recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, fattispecie esattamente sovrapponibile a quellaora esaminata; cfr. anche 4 giugno 2018, n. 14163).

La Commissione regionale, nel decidere della inammissibilità dell’appello perché tardivo, ha errato perché non ha tenuto conto dei principi di diritto enunciati da questa Corte. La sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, perché, oltre a liquidare le spese processuali del presente giudizio, provveda all’esame dell’appello.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione