Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to lack of opposition to tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinct following the tax authority's submission of a debt declaration. The plaintiff failed to oppose the declaration within the statutory timeframe, leading the lower court to rule the process terminated under specific tax law provisions. Consequently, the appeal was dismissed as the legal conditions for extinction were fully met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The civil process is extinguished if the taxpayer does not oppose the tax authority's declaration of debt within the prescribed period, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3301/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LANDOZZI GIANLUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNINI ALESSANDRO, unitamente all'avvocato CIONI VALERIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA SEZ.DIST. LIVORNOn.36/10/2013 depositata il 10/05/2013, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 04/07/2024