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Ordinanza — n. 19594/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal when appellate court declares lower sentence null without examining case merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19594/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax agency's counter-argument and allowed the taxpayer's appeal regarding the appellate court's procedural error. The appellate court declared the first-instance sentence null due to a contradiction between its reasoning and decision but failed to examine the merits of the tax dispute. Consequently, the court quashed the appellate judgment and remanded the case to the regional tax court to decide on the substantive issues.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 59, comma 2, D.Lgs. 31/12/1992 n. 546: When an appellate court declares a first-instance sentence null for reasons other than those listed in Art. 354 c.p.c., it must examine the merits of the controversy; failure to do so requires quashing and remanding the case.

Parole chiave

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tax appeal procedure nullity of sentence contradiction between reasoning and decision remand for merits examination tax administrative litigation accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 59, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Considerato che Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 59, comma 2, del d.lgs.
Art. 354 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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n. 30969 del 7 novembre 2023
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 15465-2021, proposto da: WU Xiaoxu, cf. WUXXXI85P62Z210L, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Confalonieri n. 1, presso lo studio dell’avv. Antonio Troiani, dal quale è rappresentata e difesa- Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 3811/16/2020della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 30 . 1 1 .20 20 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 28 febbraio 2024dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che l’Agenzia delle entrate notificò aWu Xiaoxu l’avviso d’accertamento, relativoall’anno d’imposta 2010, con cui r ideterminò con metodo sintetico Accertamento – Motivazione -Nullità RGN 15465/2021 Consigliere rel. Federici l’imponibile nella misura di € 407.308,00 , richiedendo pertanto maggiori imposte. La contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, denunciando l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, l’omessa sottoscrizione dell’atto impositivo da parte del capo dell’ufficio o di impiegato della carriera direttiva delegato, l’infondatezza nel merito delle pretese erariali.

La Commissione di primo grado rigettò il ricorso con sentenza n. 7251/10/2019. Investita dell’appello,la Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 3811/16/2020 ha rilevato che il giudice di primo grado, pur riconoscendo profili di nullità dell’atto impositivo, tuttavia, senza altre spiegazioni, aveva rigettato il ricorso. Ha dunque dichiarato la nullità della sentenza di primo grado. Per la cassazione della sentenza la contribuente ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Nell’adunanza camerale del 28dicembre 2024 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 59, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza d’appello si sarebbe limitata a dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado, senza tuttavia esaminare il merito della controversia. Il motivo è fondato. Con l’atto d’appello la contribuente aveva chiesto la riforma della pronuncia della Commissione provinciale,sia eccependo la contraddittorietà della sentenza appellata, che in motivazione aveva riconosciuto un profilo di nullità dell’atto impositivo ma in dispositivo aveva rigettato il ricorso, sia ribadendo le ragioni d’impugnazione dell’avviso d’accertamento, tanto per vizi di validità dell’atto e dell’attività endoprocedimentale (mancata valida sottoscrizione dell’avviso d’accertamento, omessa instauraz ione del contraddittorio), quanto sotto l’aspetto delle ragioni di merito.

Il giudice regionale ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado, per il palese RGN 15465/2021 Consigliere rel. Federici contrasto tra motivazione e dispositivo, ma ha del tutto omesso di decidere la causa sulle questioni sollevate dalla contribuente. Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado, salvo che non si versi in uno dei motivi contemplati dall’art.354 cod. p roc . civ. -per i quali la causa va rimessa al primo giudice- deve deciderla nel merito(cfr. 7 novembre 2023, n. 30969). Nel caso di specie la Corte regionale tributaria, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza, ravvisando il contrasto tra motivazione e dispositivo, ha del tutto omesso di esaminare il merito della controversia, ciò a cui avrebbe dovuto conseguentemente provvedere.

Non rileva che la questione della nullità per contraddittorietà della sentenza di primo grado fosse stata più chiaramente evidenziata dall’Agenzia delle entratecon l’appello incidentale, mentre la difesa della contribuente aveva insistito sulle ragioni già proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, poiché la critica rivolta dalla contribuente -atteso il dispositivo a sé sfavorevole- aveva in ogni caso investito nella sua interezza la pronuncia impugnata. Ciò che risulta assorbente è che la sentenza d’appello, dopo aver dichiarato nulla la sentenza del giudice provinciale,ha del tutto omesso di statuire sul merito della controversia, esaminando le censure riproposte dalla contribuente.

La sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II Grado del Lazio, che in diversa composizione, oltre che statuire alla liquidazione delle spese del presente giudizio, provvederà ad esaminare lacontroversia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributariadi II grado del Lazio , cui demanda, in diversa composizione, anche la liquida