Tax authority appeal dismissed; Regional Commission correctly excluded taxpayer's fraud awareness based on objective evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss a taxpayer's VAT fraud claim. The Agency argued the Regional Commission erred by excluding the taxpayer's knowledge of the fraud, but the Court affirmed that the tax authority must prove the taxpayer's subjective awareness through specific objective indicators beyond mere invoice futility. Consequently, the Court held that the Regional Commission correctly applied the burden of proof and dismissed the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21, comma 7; Art. 54 DPR 26/10/1972 n. 633; Artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The financial administration must prove the taxpayer's subjective awareness of tax evasion through specific objective indicators, not merely the fictitious nature of the supplier.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23781/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro DF SERVICE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA ARENULA, 16, presso lo studio dell’avvocato MAGRÌ SALVATORE (MGRSVT67L24F839I), rappresentat a e difes a dall'avvocato DE MARI ANTONIO (DMRNTN41H11F839N) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
DELLA CAMPANIA n. 2384/33/17depositata il 15/03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 2384 / 3 3/ 1 7 del 15 /0 3 /201 7 , la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 27979/30/15 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da DF Service s.r.l.(di seguito DF) nei confronti di un avviso di accertamento concernente IVA relativaall’anno d’imposta 2010. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato notificato alla società contribuente in ragione dell’utilizzazione di fatture relative ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. 1.2.La CTR respingeva l’appello di AE, evidenziando che quest’ultima non aveva fornito la prova della consapevolezza della frode in capo a DF. 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.DF resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione dell’art. 21, settimo comma, e dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso la consapevolezza della frode in capo alla società contribuente, non avendo quest’ultima fornito la prova della propria buona fede. 1.1.Il motivo, ammissibile in ragione del recente mutamento di indirizzo della giurisprudenza di questa Corte in materia, è, peraltro, infondato. 1.2.Questa Corte si è di recente orientata nel senso che Invero, «l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018;
Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020). 1.3.Orbene, la sentenza impugnata, essendosi puntualmente conformata ai superiori principi di diritto, non merita censura. 1.4.Non è dubbio, infatti, che AE debba fornire unicamente una prova indiziaria in ordine alla sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, ma di certo tale prova deve riguardare anche la consapevolezza della frode da parte della società contribuente, consapevolezza decisamente esclusa dalla CTR sulla base degli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione finanziaria. 1.5.Ciò è sufficiente per disattendere il motivo di ricorso. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 40.104,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, oltre alle spese forfettarie nell