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Ordinanza — n. 19560/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax refund claim dismissed for lack of prior administrative denial but allowed due to extended statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19560/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court rejected the taxpayer's request to annul the tax assessment but allowed the concurrent claim for a 90% refund. While the taxpayer argued the statute of limitations had expired, the Court found the applicable two-year period was extended by specific legislation regarding the 1990 earthquake. However, the refund claim was invalid because it was filed directly in court without a prior administrative denial, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 38 D.P.R. 602/1973; Art. 21 D.Lgs. 546/1992: The statute of limitations for tax refunds is two years from payment or the emergence of the restitution ground, unless extended by specific legislation; however, a direct judicial claim for refund without prior administrative denial is inadmissible.

Parole chiave

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tax refund statute of limitations earthquake emergency legislation prior administrative denial requirement concurrent tax litigation silenzio-rifiuto procedure risarcimento alle vittime di reati grave caso di rigore restituzione speciale

Disposizioni normative citate

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Art. 38 D.P.R. 602/1973
Ora questa Corte ha affermato che “In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R.
Art. 21 D.Lgs. 546/1992
546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr.
Art. 19 D.Lgs. 546/1992
Orbene deve in proposito affermarsi il seguente principio di diritto “La domanda di rimborso di crediti tributari, in virtù della natura impugnatoria del processo tributario di cui all’art. 19 d.lgs.
Art. 382, third paragraph, cod. proc. civ.
art. 19 d.lgs. n. 546/92
Orbene deve in proposito affermarsi il seguente principio di diritto “La domanda di rimborso di crediti tributari, in virtù della natura impugnatoria del processo tributario di cui all’art. 19 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20/12/2012, n. 23589
Cass. 20/12/2012, n. 23589, secondo cui “vertendosi in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento - la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del D.P.R.
Cass. 3575/10
Cass. 3575/10, 10838/05)”.
Cass. 10838/05
Cass. n. 5498/2020
In seguito, a mezzo della norma di natura interpretativa (Cass. n. 5498/2020, ma già Cass., n.
Cass. n. 6644/2019
Cass. n. 4291/2018
Cass. n. 18205/2016
4291/2018, Cass. n. 18205/2016) recata dall’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro Giuseppe Viglianisi, con avv. Francesco Scardaci Di Grazia; - controricorrente – e nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante, con avv. Cristoforo Lucio Greco avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, sezione staccata di Catania, n. 3539/18/15, depositata in data 18 agosto 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE: Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale Giuseppe Viglianisi chiedeva non solo l’annullamento della cartella esattoriale Decad. rimborso sisma 1990 notificatagli con riguardo alle imposte dirette (Irpef e Ilor) asseritamente non versate per gli anni 1990-1992, ma altresì il rimborso del 90 % delle stesse a seguito delle disposizioni relative al sisma 1990 che aveva interessato la provincia di residenza dello stesso. La CTP accoglieva le domande (quindi tanto quella relativa alla cartella quanto quella di rimborso. La CTR, adìta in sede di gravame, confermava la pronuncia di primo grado.

L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato ad un solo motivo, mentre il contribuente e l’Agente della riscossione resistono ciascuno a mezzo di controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 38, d.p.r. 602/1973, 138 l. n. 388/2000; 1184 e 1185, cod. civ., assumendo violato dalla CTR il principio in virtù del quale la domanda di rimborso deve essere formulata entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge. Inoltre, i giudici del merito non avrebbero considerato che l’amministrazione non era a sua volta decaduta dal potere di riscuotere quanto da essa preteso, e i contribuenti non ebbero che a chiedere delle dilazioni, provvedendo a degli adempimenti parziali nel 1999. 1.1.

Il motivo è solo parzialmente fondato. Pregiudizialmente deve rimarcarsi la confusione delle difese proposte dalla parte pubblica, che neppure chiarisce con nettezza le proprie conclusioni in ordine alla pretesa derivante dalla cartella originariamente emessa dall’agente della riscossione. Tuttavia, sul punto può senz’altro affermarsi che sia stato svolto un accertamento di fatto in ordine alla stessa, ed in particolare ai relativi pagamenti, tanto che in entrambi i gradi di giudizio viene poi affrontata la domanda di rimborso. Tali accertamenti, pertanto, non possono essere oggetto di esame in sede di legittimità, e pertanto sotto l’aspetto della domanda relativa al recupero fiscale il motivo è infondato.

Con riferimento alla domanda di rimborso appare più chiara la domanda con cui si asserisce la violazione delle norme, da parte del giudice di appello, relative ai termini decadenziali per la relativa proposizione, ritenendosi in particolare che lo stesso non abbia considerato la ripresa del termine a decorrere dallo spirare delle cause di sospensione previste dalla legislazione emergenziale più volte richiamata. Va in proposito osservato che pacificamente il ricorso introduttivo venne proposto in data 5 gennaio 2007. Ora questa Corte ha affermato che “In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” (Cass. 11/12/2019, n. 32309).

Tale pronuncia è conforme ad un costante orientamento (cfr. Cass. 20/12/2012, n. 23589, secondo cui “vertendosi in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento - la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 evocato dall'Agenzia ricorrente, ma a quella, residuale, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr.

Cass. 3575/10, 10838/05)”. Ne consegue che il termine decadenziale applicabile alla fattispecie, in cui l’importo era originariamente dovuto ed è divenuto rimborsabile solo a seguito dello jus superveniens sopra richiamato, è appunto quello biennale. Ma proprio in tema di legislazione emergenziale susseguente al sisma Sicilia 1990, è stato via via prorogato il termine per la definizione agevolata delle imposte dirette (nei limiti del 10 %) degli anni 1990-1992, fino a portarlo al 31 marzo 2008 a mezzo dell’art. 3-quater, comma 2, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248.

In seguito, a mezzo della norma di natura interpretativa (Cass. n. 5498/2020, ma già Cass., n. 6644/2019, Cass., n. 4291/2018, Cass. n. 18205/2016) recata dall’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, si è espressamente stabilito che coloro che avessero versato, per i ridetti anni d’imposta, un importo maggiore del 10 %, avrebbero avuto diritto al rimborso da instarsi nel termine biennale decorrente dall’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. 1.2. Peraltro, la parte contribuente ha prescelto di proporre la domanda di rimborso direttamente qual sorta di “riconvenzionale” contestualmente alla richiesta di annullamento della cartella.

Orbene deve in proposito affermarsi il seguente principio di diritto “La domanda di rimborso di crediti tributari, in virtù della natura impugnatoria del processo tributario di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/92, deve necessariamente essere preceduta da un provvedimento amministrativo di diniego o dalla formazione del silenzio rifiuto; in mancanza non è dunque ammissibile la proposizione diretta della domanda giudiziale di rimborso, neppure in via “riconvenzionale”. Orbene la CTR, nel valutare la domanda di rimborso, non ha verificato il ricorrere di tale indefettibile presupposto.

Sotto tale profilo, inerente quindi alla domanda di rimborso, il motivo è fondato.

2. Alla stregua di quanto precede il ricorso dovrà essere rigettato con riferimento alla richiesta di conferma della cartella di pagamento, mentre deve essere accolto con riguardo all’istanza di rimborso e, poiché la relativa domanda introduttiva non poteva essere proposta, si deve disporre la cassazione senza rinvio della sentenza ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. Le spese di lite meritano integrale compensazione in relazione alla reciprocità delle soccombenze. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso in relazione alla domanda di conferma della cartella di pagamento, mentre lo accoglie con riferimento alla domanda relativa all’istanza di rimborso, disponendo sul punto la cassazione senza