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Ordinanza — n. 19541/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding insufficient integrative VAT declaration after tax authority contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19541/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a second-instance tax court ruling that denied a supplementary VAT declaration. The taxpayer argued the lower court erred in deeming a supplementary declaration insufficient to correct calculation errors after the tax authority had already contested the original return. The court held that once the tax authority contests the original declaration, a supplementary filing becomes an evasive means to avoid sanctions, thereby barring such a remedy.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis Dpr 600/73; Art. 54 bis Dpr 602/73: Once the tax authority contests the original VAT declaration, a supplementary declaration is barred as it would constitute an evasive means to avoid sanctions.

Parole chiave

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VAT supplementary declaration tax authority contestation evading sanctions calculation errors Italian tax procedure sottrazione dell'iva contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 36 bis Dpr 600/73
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis e dell’art.
Art. 54 bis Dpr 602/73
0282019003627476000 relativa alla liquidazione ex art. 54 bis del Dpr 633/72 della dichiarazione Iva presentata per l'anno d'imposta 2016, con successiva iscrizione a ruolo dell'imposta ed irrogazione di sanzioni.
Art. 54 bis Dpr 633/72
0282019003627476000 relativa alla liquidazione ex art. 54 bis del Dpr 633/72 della dichiarazione Iva presentata per l'anno d'imposta 2016, con successiva iscrizione a ruolo dell'imposta ed irrogazione di sanzioni.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
54 bis del Dpr 633/72, in relazione all’art. 360, n.
Art. 5, comma 1 d.l. n. 193/2016
0282019003627476000 relativa alla liquidazione ex art. 54 bis del Dpr 633/72 della dichiarazione Iva presentata per l'anno d'imposta 2016, con successiva iscrizione a ruolo dell'imposta ed irrogazione di sanzioni.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17230 del 2019
Cass. n. 17230 del 2019; v.
Cass. n. 7090 del 2022
Cass. n. 22598 del 2018
Cass. n. 22598 del 2018).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14449/2023 R.G. proposto da : BP ENTERPRISE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMANUELE FILIBERTO 161, presso lo studio dell’avvocato CAMILLI ROBERTO (CMLRRT56E08H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato DI MAIO ROSA (rosa.dimaio@pec.studiodimaio.net) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE CASERTA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.

TRIBUTARIA CENTRALE REGIONALE DELLA CAMPANIAn. 7919/ 11/ 2022 depositata i l 16/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa In data 22/11/2019 la Direzione Provinciale di Caserta notificava alla s ocietà c ontribuente la cartella di pagamento n. 0282019003627476000 relativa alla liquidazione ex art. 54 bis del Dpr 633/72 della dichiarazione Iva presentata per l'anno d'imposta 2016, con successiva iscrizione a ruolo dell'imposta ed irrogazione di sanzioni. Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che lo accoglieva compensando le spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'Amministrazione Finanziaria chiedendone l'integrale riforma. Con sentenza n. 7919/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita accoglieva l'appello dell'Ufficio. La sentenza d’appello è impugnata dalla contribuente con tre motivi di ricorso. Resiste l’Agenzia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis e dell’art. 54 bis del Dpr 633/72, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte napoletana ritenuto insufficiente la presentazione della dichiarazione integrativa al fine di correggere errori di calcolo e per aver reputato preclusa, in presenza di una procedura di cui all’art. 36 bis del Dpr 600/73 e 54 bis Dpr 602/73, la possibilità di presentare una dichiarazione emendativa.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 193/2016, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. per avere la Corte partenopea escluso che in presenza di una procedura di cui all’art. 36 bis del Dpr 600/73 e 54 bis del Dpr 602/73 consti la possibilità di presentare una dichiarazione emendativa. I primi due motivi, avvinti da intima connessione , sono infondati e vanno respinti. Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che l’avvenuta notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di una dichiarazione assurge a causa ostativa alla presentazione di una dichiarazione integrativa.

D’altronde, qualora fosse possibile emendare “a posteriori” le irregolarità una volta contestate, la correzione costituirebbe un mezzo elusivo delle sanzioni previste dalla legge (v. Cass. n. 17230 del 2019; v. anche Cass. n. 28172 del 2017 e, più recentemente, Cass. n. 11488 del 2024 ). In definitiva, dopo la contestazione di una violazione è preclusa ogni possibilità di regolarizzazione, posto che, ove fosse possibile porre rimedio alla mancata irregolarità anche dopo la contestazione della relativa violazione o l’inizio di attività di verifica e controllo, la correzione stessa si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni predisposte dal legislatore per l’inosservanza della correlativa prescrizione (Cass. n. 23745 del 2015;

Cass. n. 15015 del 2017). Anche l’attuale formulazione dei commi 8 e 8-bis dell’art. 2 del Dpr 322/1998, sebbene espressiva della generale possibilità di emendare errori o omissioni commesse nella compilazione delle dichiarazioni già presentate, entro i termini previsti per l’accertamento da parte del Fisco (art. 43 Dpr 600/1973) trova il proprio limite nell’impossibilità di apporre modifiche alla dichiarazione successivamente alla notifica dell’atto di contestazione da parte dell’ufficio. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte di secondo grado ha valorizzato come impeditiva della regolarizzazione mediante dichiarazione integrativa la circostanza – peraltro pacifica – della comunicazione di irregolarità effettuata nei confronti di BP Enterprise, mediante pec, già in data 29 novembre 2018, ossia un anno prima dell’effettuazione della dichiarazione integrativa.

Con il terzo motivo si adombra la nullità della sentenza per omessa o insufficiente valutazione deifatti e della documentazione allegata decisivi per il ricorso in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., in particolare sostenendo che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla circostanza che l’ufficio di Caserta non aveva mai contestato la dichiarazione integrativa ma si era limitata a riportarne acriticamente le conclusioni. Il motivo è infondato là dove deduce un difetto di attività del giudice d’appello, dovendosi al riguardo invece rilevare che sulkla questione dedotta nel motivo la CTR si è espressamente pronunciata affermando che “nel caso di liquidazione di imposta su dichiarazione ex art. 36 bis e 54 bis cit. per omesso pagamento delle imposte dichiarate come dovute, non è sufficiente la mera dichiarazione integrativa/correttiva in diminuzione dell'originario dichiarato (nel caso esattamente eguale) per escludere la debenza, ma diversamente è necessario che il contribuente dia prova in sede giudiziale dell'errore, depositando tutta la documentazione dalla quale rilevare l'errore dichiarativo primigeno”, con ciò dando atto dell’irrilevanza della presentazione di una dichiarazione integrativa.

È inammissibile là dove sostiene che l’Ufficio non aveva contestato la dichiarazione integrativa, posto che tale questione, stando al contenuto della sentenza impugnata, costituiva oggetto dell’appello dell’Ufficio. Il motivo è inammissibile anche sotto altro il profilo della nullità della motivazione della sentenza impugnata, che sembra doversi dedurre dal tenore della censura. Invero, la motivazione non scende al di sotto del “minimo costituzionale”. La sentenza d’appello, infatti, reca a proprio supporto una trama argomentativa idonea a sorreggerla sul piano della ratio decidendi.

Mette in conto evidenziare che “in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass. n. 7090 del 2022;

Cass. n. 22598 del 2018). Il ricorso va, in ultima analisi, respinto. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura esposta in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. C ondanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.900,00 per compensi , oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo