Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19479/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassation allows appeal against closing order costs ruling as decisional act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19479/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation admitted the taxpayer's appeal against a tax commission's closing order that imposed litigation costs. The taxpayer argued the order was a modifiable decision, while the tax authority claimed it was merely procedural. The court ruled that because the order contained a decisive ruling on costs, it qualified as a decisional act subject to cassation, allowing the appeal to proceed in part.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 70, comma 8, d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 278, c.p.c.: In tax compliance proceedings, an order closing the execution phase that includes a ruling on litigation costs constitutes a decisional act subject to cassation appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax compliance proceedings closing order costs decisional act qualification cassation admissibility litigation expenses ruling detrazioni e rimborsi rimborso dell'IVA arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 70, comma 8, d.lgs. n. 546 del 1992
con due motivi di ricorso (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 70, d.
Art. 278, c.p.c.
civ.; 2-violazione e falsa applicazione dell’art. 278 cod.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 278 cod. proc. civ
civ.; 2-violazione e falsa applicazione dell’art. 278 cod. proc. civ.
art. 111 Cost
art. 279 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 28059 del 27/09/2022
Sez. 1, Ordinanza n. 3945 del 19/02/2018
Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014
647415 – 01 ; vedi, anche, Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014,Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 29300 del 14/11/2018
Cass. n. 16735/19
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16814/2019 R.G. proposto da : TEVERE 1969 DI GIUSEPPE MICIONI C SAS, elettivamente domiciliata in ROMA VIAG. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato POMPA VINCENZO (PMPVCN58E05D643Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. ROMA n. 19558/2018 depositata il23/11/2018. Udita la relazione svoltanella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente, considerando chiuso il giudizio di ottemperanza, condannando la contribuente alle spese del giudizio;

2. ricorre per cassazione la Tevere 1969 di Giuseppe Micioni C. s.a.s. con due motivi di ricorso (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 70, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.; 2-violazione e falsa applicazione dell’art. 278 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.); la contribuente ha depositato memoria, nella quale ribadisce la fondatezza del ricorso, richiamando la giurisprudenza in materia della Corte diCassazione;

3. resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate con richiesta di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità e di interesse; dopo una prima pronuncia in sede di ricorso di ottemperanza, la Commissione Tributaria può decidere con una seconda sentenza; con la seconda sentenza, oggi impugnata, la Commissione rigettava l’ulteriore domanda (per un residuo di somma, asseritamente non versato dall’Agenzia) e condannava la contribuente ricorrente alle spese di questa seconda fase. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso deve ritenersi ammissibile in quanto la contribuente è stata condannata alle spese, nonostante che la sua istanza di ottemperanza fosse stata accolta con la nomina di un commissario per l’esecuzione della sentenza.

Infatti, «In tema di giudizio di ottemperanza, disciplinato dall'art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, l'ordinanza di chiusura, pronunciata all'esito dei provvedimenti attuativi previsti dal comma 8 della medesima norma, non è impugnabile, salvo che da essa emergano contenuti decisori, modificativi della stessa sentenza di ottemperanza, nel qual caso, per la sua abnormità, essa è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.»(Sez. 5 - , Sentenza n. 28059 del 27/09/2022, Rv. 665934 - 01) Con il secondo provvedimento (erroneamente denominato sentenza, ma in realtà si tratta sostanzialmente di una ordinanza ex art. 70, ottavo comma, d. lgs. 74 del 1992) la Commissione Tributaria espressamente rileva:

«osservato che, in conclusione, il giudizio di ottemperanza ha avuto compiuta attuazione con la conseguenza che il ricorso proposto dalla ricorrente va rigettato; le spese seguono la soccombenza». La natura del provvedimento, in relazione al suo oggettivo contenuto, quindi, è quella dell’ordinanza di cui all’ottavo comma dell’art. 70, d. lgs. 546 del 1992, poiché si dà espressamente atto della compiuta attuazione del giudizio di ottemperanza («Per stabilire se un provvedimento costituisca sentenza o ordinanza endoprocessuale, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all'intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio (Sez. 1- , Ordinanza n. 3945 del 19/02/2018, Rv. 647415 – 01 ; vedi, anche, Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014,Rv. 633771 - 01) .

Qualificato come ordinanza il provvedimento impugnato , lo stesso è ricorribile percassazione in quanto contiene una pronuncia che modifica, quantomeno per le spese, l’originaria sentenza di accoglimento dell’ottemperanza: «In tema di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l'ordinanza di cui all'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, è un provvedimento dal contenuto meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il procedimento, una volta preso atto dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la sentenza che si è pronunciata sulla richiesta di ottemperanza e di quelli eventualmente assunti dal commissario "ad acta", sicché, ove tale ordinanza contenga statuizioni riguardanti le spese del giudizio di ottemperanza, su cui abbia già provveduto la sentenza adottata a norma dell'art. 70, comma 7, del detto decreto, le stesse devono ritenersi abnormi» (Sez. 5- , Sentenza n. 29300 del 14/11/2018, Rv. 651547 - 01).

2. Infondato il primo motivo di ricorso, in quanto nel ricorso per cassazione la ricorrente non specifica perché sarebbe dovuta una ulteriore somma oltre a quella già rimborsata; non si confronta con la ratio decidendidell’ordinanza in questione; non propone motivi di legittimitàsulla chiusura dell’ottemperanza per pagamento di quanto previsto nella decisione da ottemperare; non considera che nel giudizio di ottemperanza il giudice (Cass. n. 16735/19 ed altre) “non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa”, cosa che nella specie venne fatta.

3. Dunque, qualificato comeordinanza ex art. 70, ottavo comma, d. lgs. 546 del 1992 il provvedimento impugnato, la condanna alle spese in esso contenuta può direttamente eliminarsi da questa Corte di legittimità. Lo stesso deve pertanto cassarsi - in accoglimento del secondo motivo di ricorso, appunto nella parte relativa alla condanna alle spese - con decisione nel merito , non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi interamente, in considerazione della necessaria ri qualificazione del provvedimento e della sua cassazione limitatamente alla pronuncia accessoria sulle spese a carico della contribuente.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa in parte qua il provvedimento impugnato (qualificato ordinanza) eliminando la co