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Ordinanza — n. 19464/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order citing wrong judgment number due to material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19464/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own order of October 2021. The original order incorrectly cited the appealed judgment number, whereas the correct judgment was from a different year. The court ruled that judges have the duty to correct such material errors incidentally when interpreting the decision, overriding the standard fee rules for appeals.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; The court has the power and duty to correct material errors in its own decisions incidentally when interpreting the appealed judgment, even if the error concerns the citation of the specific legal provision or case number.

Parole chiave

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material error correction court of cassation incorrect citation remedy judicial duty to correct administrative tax procedure incidental correction order modification impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non può trovare applicazione l'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, Sentenza n. 8094 del 04/06/2002
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA nelricorso 8666 / 20 22 propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIADEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro MANGIAVACCHI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO ALBERTO 18, presso lo studio dell'avvocato CARMELO COMEGNA, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - -in relazione all’ordinanza n. 2978 9 / 20 2 1 emessa dalla C orte di Cassazione in data 25/10/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Correzione errore materiale Ritenuto in fatto e in diritto che 1. Con la sentenza n. 6201 del 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Alessandro Mangiavacchi avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all'intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.

Riteneva la CTR che la notifica dell'appello fosse inesistente, in quanto effettuata da operatore di posta privata. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il contribuente resisteva con controricorso. La VI Sezione civile tributaria, con ordinanza n. 29789/21 del 25 ottobre 2021, rigettava il ricorso compensando le spese. Con nota del 7 aprile 2002, il Coordinatore della VI Sezione, vista la segnalazione di errore materiale depositata dalla Segreteria della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e rilevato che la menzionata ordinanza appariva effettivamente affetta da errore materiale, attesa l’indicazione errata del provvedimento impugnato (nella specie, la sentenza n. 1601/4/2019, in luogo di quella effettivamente impugnata n. 6201/04/2019), disponeva la trasmissione degli atti alla Cancelleria Centrale Civile per l’iscrizione di un procedimento relativo alla correzione d’ufficio del rilevato errore materiale.

2. L’istanza merita di essere accolta, riportando effettivamente, nell’intestazione, l’ordinanza di questa Corte n. 29789/21 del 25 ottobre 2021 l’indicazione errata del provvedimento impugnato, vale a dire della sentenza n. 1601/4/2019, in luogo di quella effettivamente impugnata n. 6201/04/2019. E’ noto che ad un errore materiale può porre rimedio, anche di ufficio, il giudice che, nell'interpretare la sentenza impugnata, ha il potere - dovere di rilevarne l'effettiva portata e quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad eventuali errori materiali, riconoscibili come tali (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8094 del 04/06/2002). Non può trovare applicazione l'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, in ragione della natura del procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese.

P.Q.M.

dispone correggersi l’ ordinanza Corte di Cassazione n. 29789/21 del 25 ottobre 2021, mediante inserimento a pagina 1, dopo le parole “sentenza n.”, della dicitura " 6201/04/2019”, in luogo di quella “1601/4/2019”. Si annoti sull’originale. Cosìdeciso in Ro