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Ordinanza — n. 19463/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to settlement between parties, extinguishing the legal proceedings without further analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19463/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the legal proceedings extinguished after the appellants voluntarily withdrew their appeal following a settlement with the tax authority. Both parties formally agreed to resolve the dispute regarding registration tax liquidation notices without further litigation. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: When parties reach a settlement and the appellant withdraws the appeal, the proceedings are extinguished without the need for a ruling on costs or the application of the unified contribution rule.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement withdrawal of appeal extinction of proceedings tax litigation unified contribution Cassazione ordinanza civil procedure code procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 4, c.p.c.
va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, senza necessità di pronuncia sulle spese, ex art. 391, comma 4, c.p.c.; 1.4.non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
391, comma 4, c.p.c.; 1.4.non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 1132-2021R.G. proposto da: TESORIERI FRANCO TESORIERI FIAMMA elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e difende, assieme all’Avvocato SANDROCENSI giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente– avverso la sentenza n. 1188/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositatail 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del25/6/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Franco e Fiamma Tesorieripropongono ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnaaveva respinto l’appello avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Forlì , in rigetto delricorso proposto a vverso avvisi di liquidazione per imposta di registrorelativa a verbale di conciliazione giudiziale; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE 1.1.preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 20/6/2024, i ricorrentihanno dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con la società contribuente; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Agenzia delle entratecontroricorrente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, senza necessità di pronuncia sulle spese, ex art. 391, comma 4, c.p.c.; 1.4.non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cas