Court dismisses appeal as taxpayer's request to join tax debt reduction procedure constitutes a waiver of the ongoing lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's rejection of his tax assessment appeal. The taxpayer subsequently requested to join the 'Rottamazione Quater' tax debt reduction procedure, which legally requires the abandonment of pending litigation. The court ruled that this request constituted a valid waiver, thereby extinguishing the legal proceedings under the relevant civil procedure articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 236 legge n. 197/2022; Artt. 390 e 391 c.p.c.: Adhesion to the tax debt reduction procedure by a taxpayer constitutes a waiver of pending lawsuits, leading to the extinction of the legal proceedings.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3088/2022 R.G. proposto da : MORGANTINI MASSIMILIANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BACCHI ALESSANDRO (BCCLSN75C18A475P); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 721/2021 depositata il18/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE Massimiliano Morgantini ha proposto appello contro la sentenza della CTP di Siena che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento per il 2012 e il 2013 recanti maggiori imposte a seguito di recupero costi per operazioni inesistenti con riferimento alle fatture emesse dalla ditta “Mic Mac”. La CTR Toscana ha rigettato l’appello con la sentenza in epigrafe e a vverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandosi ad un motivo.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. Con atto depositato il 3.7.2023 il ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi fiscali introdotta dalla Legge n. 197/2022 (c.d. “Rottamazione Quater”) e ha chiesto l’estinzione del giudizio. Con ordinanza interlocutoria n. 2414/2023 si è dato termine all’Agenzia delle entrate per deduzioni in merito. CONSIDERATO CHE: Con nota depositata telematicamente il 26.9.2023 l’Agenzia delle entrate ha precisato che la domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti, presentata dal contribuente ai sensi della legge n. 197/2022, si riferisce anche ai carichi di ruolo afferenti agli avvisi di accertamento oggetto del giudizio di legittimità.
L'istanza di estinzione del ricorrente, che ha aderito alla procedura condonistica che prevede l’impegno da parte del contribuente di rinunziare ai giudizi in corso (art.1 comma 236 legge n. 197/2022), equivale a rinunzia, idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio ex artt. 390 e 391 c.p.c. (arg. da Cass., n. 24083 del 2018). Invero, la previsione di cui all’art. 1 comma 236 della l. n. 197/2022, secondo cui l’estinzione del giudizio per effetto della adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, non esclude la praticabilità delle generali ipotesi di definizione del giudizio di legittimità previste dal codice di rito.
Attese le ragioni della definizione del giudizio sussistono i presupposti per la compensazione (Cass. n. 10198 del 2018). Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento di somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., n. 23175 del 2015; Cass., n. 19071 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 10140 del 2020). p.q.m. dichiara l’es