Cassation court declares tax dispute extinguished due to lack of procedural activity within the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because neither party filed a request to continue proceedings by the statutory deadline. The Agency of Revenue had notified assessment notices to Yacht Marine s.r.l. and Micheli Amari s.r.l., which were initially accepted by the Tax Court but rejected on appeal. Since no party initiated the necessary procedural steps to revive the case within the prescribed period, the judgment became void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 14 del d.l. n. 119 del 2018; Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018: The benefit of the expedited tax dispute resolution procedure extends to co-obligants, and failure to file a request to continue proceedings within the statutory period results in the extinction of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 16547 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 è ex lege domiciliata; –ricorrente – contro Società Yacht Marine s.r.l. in liquidazione e Micheli Amari s.r.l., in personadei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 16547/2017a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati Giampiero Tasco e Giorgio Pozzi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Romaalla via Antonio Gramsci n. 54;
–controricorrenti – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB. REGIONALE – LAZIO, n. 9468/2016, depositatain data 28/12/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 6 giugno 2024 ; Rilevato che: L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma, notificò alla società Yacht Marine s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi, anche “la società” o “la contribuente”) un avviso di accertamento per la ripresa di una maggiore Irap con contestuale irrogazione di sanzioni per uguale importo; un avviso di accertamento per la ripresa di Ires con irrogazione di sanzioni fu notificato sia alla Yacht Marine s.r.l. in liquidazione che alla società Michele Amari s.r.l. in qualità di consolidante, ai sensi dell’art. 127 Tuire 40 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
Gliavvisi di accertamento venivano impugnati dalle due società dinanzi alla C.T.P. di Roma che, previa riunione, li accolse. La C.T.R. del Lazio respinse l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resistono Yacht Marine s.r.l. in liquidazione e Micheli Amari s.r.l. con controricorso. Considerato che: r.g. n. 16547/2017a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano In data 4 giugno 2019, Yacht Marine s.r.l. in liquidazione ha depositato copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, unitamente a copia del Modello F/24 del pagamento quietanzato della prima rata dell’importo dovuto.
Entro il 31/12/2020 nessuna parte ha proposto istanza di trattazione del giudizio, sicché questo deve essere dichiarato estinto. La definizione agevolata giova anche ai coobbligati, ex art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018(Micheli Amari s.r.l., con riferimento a uno degliavvisi di accertamento impugnati). Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Rom