Cassation court allows tax agency appeal, ruling no 'bona avis' notice needed for automated collection without declaration errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court decision that had annulled a tax payment order. The taxpayer argued for procedural safeguards, but the court found no relevant uncertainties in the tax declaration since it was based solely on automated controls. Consequently, the court ruled that the mandatory 'bona avis' notice and full adversarial proceedings were not required in this specific scenario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973; Art. 6, comma 5, l. n. 212/2000: The notification of a tax payment order following an automated control is legitimate even without a prior 'bona avis' notice when no irregularities are found in the declaration, and adversarial proceedings are not strictly mandated by Art. 6, comma 5 of Law 212/2000 in cases involving purely documentary checks without interpretative margins.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19906/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro CAPRIGLIONE STEFANO,elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio de Cavalieri n. 11, presso lo studio ACDLex Studio di Avvocati, rappresentato e difes o dall’Avv. Prof. Antonio D’Aloia in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso, –controricorrente – nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore, non costituita in giudizio, - i ntimata - CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF 2004 R.G. N.19906/2015 Cons. est. Valentino Lenoci avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campania – sezione staccata di Salerno n. 6243/02/2014,depositata il 23 giugno 2014 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del22 febbraio 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:
1. CapriglioneStefano impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, la cartella di pagamento n. 012-2008-0003253528, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bisd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 della dichiarazione dei redditi mod. Unico/2005 per l’anno di imposta 2004, con recupero di€ 2.199,00 a titolo di IRPEF , €26,00 di addizionale comunale ed € 92,00 di addizionale regionale, oltre sanzioni ed interessi.
2. La C.T.P. di Avellino, con sentenza n. 56/06/2009 depositata il 24 febbraio 2009, accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, annullando la cartella in questione.
3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 6243/2/2014 depositata il 23 giugno 2014, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo(ricorso notificato il 31 agosto 2015). Resistecon controricorso Capriglione Stefano.
5. Con ordinanza interlocutoria n. 15072 del 12 maggio 2022, emessa all’esito dell’adunanza camerale del 6 aprile 2022, R.G. N.19906/2015 Cons. est. Valentino Lenoci questa Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione. Effettuato tale adempimento (ricorso notificato l’11 luglio 2022), quest’ultima rimaneva intimata. La discussione del ricorso è stata quindi nuovamente fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del22 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 6, comma 1 , e dell’art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), in relazione all’art. 360, primo comma, num.
3) cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che le norme censurate prevederebbero che, prima dell’iscrizione a ruolo, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre documenti mancanti soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ciò posto, nel caso di specie, secondo l’Ufficio, non vi sarebbe alcuna incertezza rilevabile, dato che il medesimo si sarebbe esclusivamente limitato a iscrivere a ruolo le somme dichiarate e non versate, senza alcun apporto correttivo ai dati di scienza rappresentati dal contribuente.
In ogni caso, l’Amministrazione ricorrente ritiene che la sanzione per il mancato rispetto della normativa in questione non sarebbe quella della nullità della cartella di pagamento, dato che la comunicazione non costituirebbe atto prodromico R.G. N.19906/2015 Cons. est. Valentino Lenoci necessario alla riscossione delle imposte a titolo definitivo. La ratio sottesa all’invito a fornire chiarimenti , infatti , non interesserebbe l’esercizio dei diritti di difesa e di contraddittorio, ma sarebbe rivolta ad orientare il futuro comportamento del contribuente.
2. Procedendo quindi all’esame del motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 2.1. Con ordinanza interlocutoria n. 15072/2022, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione Equitalia sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate Riscossione). Al riguardo, si rileva che l’Agenzia delle Entrate ha correttamente provveduto all’integrazione del ricorso nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. 2.2. L’unico motivo di ricorso è fondato.
L’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 prevede che «prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.
La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il R.G. N.19906/2015 Cons. est. Valentino Lenoci versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma». L’invio della richiesta di fornire chiarimenti o di produrre documenti mancantiprima dell’iscrizione a ruolo è, pertanto, obbligatorio solo qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso di specie, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha soltanto provveduto a iscrivere a ruolo le somme dichiarate e non versate, riscontratea seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d .P.R. n. 600/1973, cioè a seguito di una verifica automatizzata circa la correttezza degli adempimenti legati alla dichiarazione.
In altri termini, diversamente da come accade nel controllo ex art. 36-terdel medesimo decreto, non si è proceduto a un riscontro e a una correzione dei dati di scienza riportati dal contribuente nella propria dichiarazione, ma soltanto alla constatazione dell’omesso versamento di somme dichiarate. Una siffatta verifica non ha quindi interessato aspetti rilevanti della dichiarazione, avendo solo riguardatouna difformità tra quanto dichiarato e quanto versato, senza correggere in alcun modo parti della dichiarazione presentata. L’argomentazione, inoltre,per cui l’incertezza deriverebbe per il solo fatto della contemporanea presenza di un’altra dichiarazione non è condivisibile, dato che l’incertezza è da rapportarsi alla dichiarazione rispetto alla quale si procede al controllo e poi all’iscrizione a ruolo.
Nel caso di specie, infatti, l’iscrizione a ruolo è stata effettuata, in applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, a seguito di controllo, per l’appunto R.G. N.19906/2015 Cons. est. Valentino Lenoci automatizzato, sulla sola dichiarazione presentata mod. Unico/2005. Ne consegue, pertanto, che l’insussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione rende, nel caso di specie, inapplicabile l’obbligo dell’invio della richiesta di chiarimenti o di produzione di documenti. Ciò chiarito, in merito, poi, alla notifica della comunicazione di irregolarità, c.d. avviso bonario, ilterzo comma del citato art. 36-bis prevede che « q uando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione ècomunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione». Nel caso di specie, non era pertanto necessario neppure l’invio del c.d. avviso bonario in quanto non era stata riscontrata un’irregolarità nella dichiarazione, ma soltanto un omesso versamento delle somme dichiarate.
In sintesi, come questa Corteha avuto già modo di precisare, «la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36-bis, comma R.G. N.19906/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; néil contraddittorio endo-procedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo»(cfr.
Cass. 30 settembre 2021, n. 26508; Cass.17 dicembre 2019, n. 33344). In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania –sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di G