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Decreto — n. 19436/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 19436/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory period. The appellant, Giovanni Aloï, did not request a decision on the proposal communicated on April 30, 2024, despite the 40-day deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on the court's proposal within forty days constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal cassation appeal statutory deadline procedural extinction court proposal ripetibili dell'avvocato restituzione e risarcimento rimborso delle spese di viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
ROMA n.2340/2022 depositata il 26/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.691/2023 R.G. proposto da : ALOI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA CIRC.NE CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO (PRSLRT56C01H501K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE LAZIO -intimato- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.2340/2022 depositata il 26/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 30.4.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 10/07/20