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Ordinanza — n. 19433/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to the plaintiff's subsequent withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19433/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff subsequently withdrew the lawsuit on March 15, 2024. The underlying dispute involved a tax recovery notice for electricity excise duties issued in 2010, which the plaintiff had previously challenged before the Regional Tax Court. Since the withdrawal rendered the controversy moot, the court ruled the action lacked interest and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002; Art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002: A withdrawal of the lawsuit by the plaintiff renders the appeal inadmissible due to the subsequent lack of interest, requiring the compensation of litigation expenses.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit lack of interest inadmissible appeal litigation costs moot controversy imposta sull'energia imposta speciale sulle forze idrauliche sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. III, n. 34025/2023
Cass. III, n. 34025/2023).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17156/2022 R.G. proposto da : CVA ENERGIE S.R.L.,già Compagnia Valdostana delle Acque trading s.r.l., incorporante Idroenergia s.c.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, in via XXIV maggio n. 43, presso lo studio dell’avvocato Nicola LUCARIELLO (LCRNCL70E19H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Marco PAGANUZZI (PGNMRC75T25H501S) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della C.T.R. della Calabria n. 21/2022 depositata il03/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA. FATTI DI CAUSA 1.La C.T.R. della Calabria ha rigettato il gravame interposto da Idroenergia s.c.r.l. - società consortile che gestisce un impianto di autoproduzione di energia elettrica ceduta ai consorziati, poi incorporata da Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.l. (oggi C.V.A. Energie s.r.l.) - avverso la sentenza della C.T.P. di Catanzaro di rigetto del ricorso della società avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero delle accise sull’energia elettrica fornita per l’anno 2010 e vettoriata nella provincia di Catanzaro, per l’importo di euro 14.718,13.

Avverso la prefata decisione ricorre Idroenergia S.c.r.l. con 6 motivi, resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente in data 15 marzo 2024 ha depositato la rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore. Quanto innanzi rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso. La dichiarazione di rinuncia all’azione resa da parte ricorrente, ove non accettata dai contraddittori costituiti, si traduce in un’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, in ragione del venir meno della controversia sottostante. infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto, vertendo in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta e non di soccombenza (cfr. Cass. III, n. 34025/2023).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammi