Cassation appeal dismissed as case extinguished by agreed simplified settlement procedure under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the tax authority acknowledged the taxpayers' access to the simplified settlement procedure. The taxpayers had not filed a request for trial within the statutory deadline, and the authority confirmed the payment of required amounts. Consequently, the proceedings were terminated without further analysis of the merits regarding the tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. n. 119 del 2018; Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002: When a party accesses the simplified settlement procedure and fails to request a trial within the deadline, the proceedings are extinguished, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30556/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BALBI SILVANA, MIRELLI GIUSEPPE, MIRELLI ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D'OTTAVI (DTTGST61H16H501Q) e rappresentati e difes i dall'avvocato MATTEO NOVELLI (NVLMTT72P05D969U) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 726/2018 depositata il 08/06/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza che annullato un avviso di liquidazione per carenza di motivazione e per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
2. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
3. La causa è stata trattata e definita all’adunanza camerale del 2 luglio 2024, previo deposito, da parte di entrambe le parti, della documentazione relativa all’istanza di definizione agevolata ritualmente presentata dai contribuenti. Considerato che:
1. In via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell’ufficio competente, ha dato atto dell’accesso dei controricorrenti alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in legge n. 136 del 2018, oltreché della regolarità della istanza di definizione e del versamento degli importi dovuti per il perfezionamento della domanda (così la nota dell’Agenzia delle Entrate), concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
2. L’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con legge n. 136 del 2018, dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (comma 12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (comma 13)». Ne consegue che, non essendo stata presentata l’istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata.
3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa integralm