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Ordinanza — n. 19419/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to successful voluntary settlement under legislative amnesty provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19419/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax appeal dismissed following the taxpayer's voluntary settlement under the legislative amnesty regime. Although the taxpayer initially challenged IRPEF, VAT, and IRAP assessments, the tax authority accepted the settlement and requested the case's extinction. Consequently, the court ruled that no further procedural steps were necessary as the dispute was resolved by the amnesty legislation.

Regesto Legislator

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d.l. n. 119/2018; d.P.R. n. 115/2002: When a taxpayer voluntarily files for a simplified settlement under amnesty legislation and the tax authority consents, the court must declare the judgment extinguished without requiring further payment of unified contribution.

Parole chiave

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voluntary settlement legislative amnesty tax appeal extinction unified contribution waiver tax authority consent accoglimento parziale del contribuente assistenza amministrativa fiscale internazionale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 119/2018
CONSIDERATO CHE 1.Come premesso con apposita memoria 8 febbraio 2020, la difesa erariale dava atto che il ricorrente aveva depositato istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, avendo altresì provveduto al versamento della prima rata.
d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art.
l. n. 228 del 24 dicembre 2012
1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass.07/06/2018, n.14782
Cass.07/06/2018, n.14782).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giovanni DORONZO, con avv. Vincenzo Operamolla; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 494/2018, depositata in data 15 febbraio 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE: Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale il contribuente impugnava gli accertamenti relativi a IRPEF, IVA e IRAP 2008. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso. La CTR, adìta in sede di gravame dal contribuente, confermava la pronuncia di primo grado. Il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Successivamente la difesa erariale ha depositato istanza di Definiz agev estinzione dando atto dell’avvenuta definizione agevolata della controversia.

CONSIDERATO CHE 1.Come premesso con apposita memoria 8 febbraio 2020, la difesa erariale dava atto che il ricorrente aveva depositato istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, avendo altresì provveduto al versamento della prima rata. Sicché non solo non è stata chiesta fissazione dell’udienza, ma appunto la stessa parte pubblica insiste per l’estinzione.

2. Va dunque pronunciata l’estinzione del giudizio, mentre le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudi