Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19416/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on merits but allows costs claim due to lack of judicial reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19416/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal on the merits regarding tax payment orders but allowed the appellant's claim for litigation costs. The lower court rejected the appeal without explaining why it exercised its discretion to offset costs rather than awarding them to the losing party. The court ruled that such discretionary compensation requires explicit justification in the judgment to avoid arbitrary decisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 91, Art. 92 c.p.c.; The exercise of judicial discretion to offset litigation costs between parties, when not based on reciprocal loss, must be explicitly motivated in the judgment to prevent arbitrary rulings.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs judicial discretion lack of motivation costs offset civil procedure code cassation review arbitrary decision condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
ricorre per cassazione Pier Giorgio La Morgia, con tre motivi di ricorso (1- violazione degli art. 91 cod.
Art. 92 c.p.c.
546 del 1992; 2-violazione degli art. 92 cod.
Art. 15 d. lgs. 546 del 1992
Art. 134 c.p.c.
546 del 1992; 3- violazione degli art. 134 cod.
Art. 111 Costituzione
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
civ., 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 91 cod. proc. civ
ricorre per cassazione Pier Giorgio La Morgia, con tre motivi di ricorso (1- violazione degli art. 91 cod. proc. civ.
art. 92 cod. proc. civ
546 del 1992; 2-violazione degli art. 92 cod. proc. civ.
art. 134 cod. proc. civ
546 del 1992; 3- violazione degli art. 134 cod. proc. civ., 111 Costituzione, in relazione all’art.
art. 91, comma 1 c.p
ricorre per cassazione Pier Giorgio La Morgia, con tre motivi di ricorso (1- violazione degli art. 91 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 419/95
Corte cost. n. 26/99
Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 05/05/1999
419/95 e 26/99)» (Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 05/05/1999, Rv.
Sez. 6, 15 ottobre 2018, n. 25620
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22808/2019 R.G. proposto da : LA MORGIA PIER GIORGIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TROILO FAUSTO (TRLFST78S03E435O) -ricorrente- contro COMUNE LANCIANO, SOGET SPA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, SEZ.DIST.PESCARAn. 22/2018 depositata i l 14/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione T ributaria R egionale Abruzzo – Sezione distaccata di Pescara –, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello dalla SOGET s.p.a. proposto contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente annullando le cartelle di pagamento impugnate;

2. ricorre per cassazione Pier Giorgio La Morgia, con tre motivi di ricorso (1- violazione degli art. 91 cod. proc. civ. e 15, d. lgs. 546 del 1992; 2-violazione degli art. 92 cod. proc. civ. e 15 d. lgs. 546 del 1992; 3- violazione degli art. 134 cod. proc. civ., 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.). Lamenta in sostanza il ricorrente l’omessa pronuncia sulle spese secondo soccombenza, nonostante il rigetto dell'appello di Soget e la sua costituzione in giudizio (prima doglianza); la illegittima ‘sostanziale’ compensazione delle spese senza indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificherebbero questa compensazione (seconda doglianza); la nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione in punto ‘nulla spese’.

3. La Soget s.p.a. ed il Comune sonorimasti intimat i . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato per il primo ed il secondo motivo, il cui accoglimento assorbeil terzo. La sentenza impugnata afferma, nel solo dispositivo, che le spese non sono dovute, ma non specifica niente in motivazione circaquesta decisione (compensazione o altri motivi) . Nessuna motivazione sussiste, quindi, per l’assenza di condanna dell’appellante soccombente alle spese. L’assenza di motivazione sul punto integra il denunciato vizio di violazione di legge degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. («Il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, e ciò tanto più nell'ipotesi -quale quella di specie - del concorso degli "altri giusti motivi" (diversa, pertanto, da quella della "soccombenza reciproca") di compensazione, ipotesi che, per l'ampiezza della previsione, risulta l'unica realmente derogatoria del principio generale (di cui all'art. 91, comma 1 c.p.c.) della condanna alle spese della parte soccombente.

Ne consegue che la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge (art. 92, secondo comma c.p.c.), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità. (Cfr. Corte cost. nn. 419/95 e 26/99)» (Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 05/05/1999, Rv. 526006 –01; vedi anche S. 6, 15 ottobre 2018, n. 25620). La sentenza impugnata deve, quindi, cassarsi, in accoglimento dei primi due motivi del ricorsoed in applicazione della regola generale di soccombenza, con decisione nel merito di condanna di parte appellante alle spese del secondo grado di giudizio; le spese del giudizio di legittimità seguono anch’esse la soccombenza.

La liquidazione avviene come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in punto spese e decide nel merito condannando parte appellante alle spese del secondo grado del giudizio di merito , che liquida in complessivi euro 300,00 per compensi, oltre agli accessori di legge. Condanna gli intimati al pagamento, in favore del ricorrente , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 380,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidat