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Ordinanza — n. 19381/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguished proceedings and allocated costs equally between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19381/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellants voluntarily withdrew the case by adhering to a debt settlement scheme. Although the parties paid the debt, the court found the settlement documents could not be linked to the specific tax assessment notices under review. Consequently, the proceedings were terminated without a judgment on the merits, and procedural costs were fully compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal before the hearing, the judgment is extinguished; if the withdrawal relates to a debt settlement unrelated to the contested tax notices, the court extinguishes the proceedings and allocates costs equally.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings tax debt settlement allocation of costs CPC Art. 390 CPC Art. 391 tax assessment notices ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 390, commi 1 e 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
Nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’art. 391, comma 2, c.p.c., nella formulazione, applicabile «ratione temporis», risultante a sèguito delle modifiche apportate dall’art.
Art. 3, comma 5, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
due distinti avvisi di accertamento con i quali r ecuperava a tassazione, ai fini dell’IRAP e dell’IVA,maggiori redditi d’impresa e volumi d’affari determinati induttivamente a i sensi dell’ art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R.
Art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Non viene resa nei confronti de i ricorrenti e degli interventori volontari l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R.
Art. 15 del D. Lgs. n. 40 del 2006
391, comma 2, c.p.c., nella formulazione, applicabile «ratione temporis», risultante a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 15 del D.
art. 2697 c.c
–violazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3543/2024
Cass. n. 3543/2024, Cass.
Cass. n. 20727/2023
3543/2024, Cass. n. 20727/2023 ).
Cass. n. 25228/2022
Cass. n. 25228/2022, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 16768/2022
25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
Cass. n. 23408/2021
16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
Sez. Un. n. 16768/2022
Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n.8640/2014 R.G. proposto da FERRAMENTA ERRA S.N.C. di ERRA LORENZO E ALFREDO C. (già Ferramenta Erra s.n.c. di Erra Rocco e Alfredo C.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché da ALFREDO ERRA, LORENZO ERRA e BRUNELLA IANNUZZI, in proprio e nella qualità di soci della predetta società, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Alfredo Leo (domicilio digitale: avvalfredoleo@pec.ordineforense.salerno.it) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- e con la partecipazione di SILVANA PACIFICO, LORENZO ERRA e ANNA ERRA, nella qualità di eredi del defunto ricorrente ROCCO ERRA, tutti rappresentati e difesi dall’avv.

Alfredo Leo (domicilio digitale: avvalfredoleo@pec.ordineforense.salerno.it) -intervenienti volontari- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 219/2/13 depositata il 27 settembre 2013 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 maggio 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSAE

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate notificava alla Ferramente Erra s.n.c. di Erra Rocco e Alfredo C. due distinti avvisi di accertamento con i quali r ecuperava a tassazione, ai fini dell’IRAP e dell’IVA,maggiori redditi d’impresa e volumi d’affari determinati induttivamente a i sensi dell’ art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 in relazione agli atti 2006 e 2007.

2. Gli atti impositivi venivano notificati anche ai soci Rocco Erra, Alfredo Erra, Lorenzo Erra e Brunella Iannuzzi, nella loro qualità di condebitori solidali.

3. Lo stesso Ufficio notificava, inoltre, ai predetti soci altri distinti avvisi di accertamento mediante i quali imputava per trasparenza a ciascuno di loro, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, i maggiori redditi d’impresa determinati in capo alla società con riferimento ai periodi innanzi indicati.

4. La Ferramenta Erra s.n.c. di Erra Rocco e Alfredo C., Rocco Erra, Alfredo Erra, Lorenzo Erra e Brunella Iannuzzi impugnavano gli avvisi di accertamento in questione proponendo separati ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, la quale, riuniti i vari procedimenti, respingeva le ragioni dei contribuenti.

5. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 219/2/13 del 27 settembre 2013 rigettava l’appello delle parti private.

6. Avverso tale sentenza la società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, così rubricati: (1) (art. 360, co. 1, n. 3, cpc) violazione e falsa applicazione degli artt. 62-bis e 62-sexies del D.L. 331/1993, in combinato disposto con l’art. 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973, con l’art. 54 del DPR 633/72 e con l’art. 10 della legge n. 146/98 –violazione e falsa applicazione dell’art. 10 cit. –violazione dell’art. 2697 c.c. ; (2) (art. 360, co. 1, n. 5, cpc) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: unilaterale arbitraria connotazione di gravità, precisione e concordanza in assenza di contraddittorio ; (3) art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: percentuale di ricarico .

7. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

8. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, a norma dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

9. In prossimità della celebrazione dell’adunanza camerale, sono volontariamente intervenuti Silvana Pacifico, Lorenzo Erra e Anna Erra, nella qualità di eredi del ricorrente Rocco Erra, nelle more deceduto.

10. Nell’occasione, i predetti eredi e i ricorrenti Ferramenta Erra s.n.c. di Erra Rocco e Alfredo C. -nel frattempo ridenominata Ferramenta Erra s.n.c. di Erra Lorenzo e Alfredo C.-, Alfredo Erra, Lorenzo Erra e Brunella Iannuzzi, tutti quanti rappresentati e difesi dall’avv. Alfredo Leo in virtù di procura speciale rilasciata in calce alla memoria di costituzione (di) nuovo difensore , hanno reso noto di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dall’art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018 (cd. «rottamazione-ter»), e di aver provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, dichiarando di voler rinunciare al ricorso e chiedendo di dichiarare estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

11. La richiesta è stata da loro ribadita nella memoria illustrativa successivamente depositata ex art. 380-bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c..

12. A fronte di un’espressa rinuncia al ricorso formulata anteriormente alla data dell’adunanza camerale con atto sottoscritto dal nuovo difensore degli impugnanti, munito di procura speciale a tale effetto, secondo quanto prescritto dall’art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del presente giudizio.

13. Non può, tuttavia, farsi luogo all’invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere, in quanto le dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendent i presentate dalla Ferramenta Erra s.n.c. e dai soci Rocco Erra, Alfredo Erra, Lorenzo Erra e Brunella Iannuzzi a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, si riferiscono a cartelle di pagamento che, sulla scorta della documentazione versata in atti, non è possibile ricollegare agli avvisi di accertamento oggetto dell’odierna controversia.

14. Nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’art. 391, comma 2, c.p.c., nella formulazione, applicabile «ratione temporis», risultante a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 15 del D. Lgs. n. 40 del 2006, ritiene la Corte di dover compensare interamente fra le parti le spese processuali, avuto riguardo all’esito del giudizio e alla controvertibilità delle questioni dedotte (cfr. Cass. n. 3543/2024, Cass. n. 20727/2023 ).

15. Non viene resa nei confronti de i ricorrenti e degli interventori volontari l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la richiamata disposizione normativa, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e compensa interamente fra le parti le relative spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de