Cassation court dismisses tax appeal due to insufficient reasoning in lower court judgment regarding VAT deduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision to uphold the tax agency's denial of VAT deductions. The lower court rejected the taxpayer's argument that invoices from a total evader were non-deductible because they lacked specific descriptions of services, relying solely on the evader's status. The Court found the lower court's reasoning insufficient and failed to explicitly address the taxpayer's specific arguments, violating procedural requirements for judicial motivation. Consequently, the appeal was rejected for nullity due to the lack of a clear legal basis in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.; Art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992: A judgment is null if the reasoning fails to expose the process or relevant facts, or is too concise, making it impossible to identify the subject matter decided and the legal grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
igliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 805/2016R.G. proposto da: ALCHIMIATREVISO DI E. PROCOPIO C. S.A.S., in persona del legale rappresentantepro tempore, e PROCOPIO ENZO, GAVAGNIN ANNA, MILANESE IVANO e SGARBI GABRIELE, rappresentati e difesi dagli Avvocati Carlo Amato e Giuseppe Marini ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale dei Monti Parioli n. 48. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. VENETO n. 1005/06/2015, depositata in data8 maggio 20 15 . Avv. Acc. IRPEF – IRES –IRAP – ALTRO 2007 e2008 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2024 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa Paola Filippi, ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Rilevato che l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del dott. Mattia Cherubini, ha instato per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Treviso - notificava avviso di accertamento, ai fini delle Imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP, alla ditta A lchimia t reviso di E . P rocopio e C . s.a.s., attarverso il quale riprendeva a tassazione la somma di € 10.800,00 per il 2007 e € 19.800,00 per il 2008 . L'Agenzia, sulla scorta di un PVC della Guardia Finanza, rilevava che le fatture emesse dalla ditta Duemme A ssistenze di M archetto M ario (che risultava essere evasore totale ) nei confronti della ditta Alchimiatreviso, rispettivamente di €6.500,00 e € 4.300,00 più IVA nell'anno 2007, e di € 6.800 ,00 e € 13.000 ,00 più IVA nel 2008, riportate tra i costi con detratta l'IVA , riporta van o una descrizione generica delle prestazioni effettuate; sulla base di tale considerazione e del fatto che, mentre l'IVA veniva versata con bonifico bancario, l'importo delle prestazioni veniva pagato per contanti in più soluzioni, lUufficio riteneva non deducibili i costi per le fatture suddette perché non rispondenti ai principi indicati dall'art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Il maggior reddito di impresa era poi oggetto di imputazione ai soci ex art. 5 TUIR.
2. Avverso gli avvisi di accertamento la società e i soci proponevano distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Treviso ; si costituivain giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
3. La C.t.p., previa riunione, con la sentenza n. 129 / 01 / 20 1 4, accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Veneto; si costituivano anche società e soci, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
5. Con sentenza n. 1005/06/2 0 15 , depositata in data 8 maggio 2015, la C.t.r. adita accoglievaparzialmente il gravam e dell’Ufficio, riconoscendo come costi deducibili gli importi versati a mezzo bonifico bancario pari a € 2.160,00 per il 2007 e 3.960,00 per il 2008 (dai quali andava scorporata l’IVA).
6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella pubblica udienza del 7 giugno 202 4 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione o falsa applicazione dell'art. 109 T.U.I.R., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. c iv ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; nullità della sentenza per mancanza di motivazione e/o motivazione solo apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. p roc . c iv ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ»la contribuente lamenta l’error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che società, esercitante attività nel settore dello spettacolo, e soci non av evano fornito prova dell'inerenza dei costi relativi alle fatture emesse dalla ditta Duemme di Marchetto Mario, proprio laddove la C. t.p. aveva sentenziato che i riferimenti alle prestazioni in oggetto avevano riferimenti precisi, con date, luoghi e descrizione delle manifestazioni. 1.2.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità della sentenza per mancata motivazione e/o motivazione solamente apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. p roc . civ.- Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c od . p roc . c iv ., in relazione all'art. 360, primo comma , n. 3, c od . p roc . c iv . » la contribuente lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto thema decidendum l'inerenza dei costi dedotti dai c ontribuenti e fondato la sentenza sulla pretesa mancata prova offerta dai contribuenti circa l’inerenza stessa, mentre la questione dedotta dagli avvisi di accertamento concerneva l’esistenza stessa delle spese dedotte. 1.3.
Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. p roc . c iv . - Nullità della sentenza per mancata o irragionevole motivazione e/o motivazione solamente apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. p roc . c iv . » la contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto come l’ufficio non avesse portato alcuna prova atta a dimostrare l'inesistenza delle prestazioni eseguite e fatturate alla società contribuente , per poi affermare che i pagamenti in contanti costituivano la prova di pagamenti per prestazioni non inerenti.
2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi all’inerenza dei costi, sono infondati. 2.1. Concreta orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere dellaprova dell'esistenza, dell'inerenzae, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica deicosti deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione delladeducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa” (Cass. 08/04/2014, n. 21184). 2.2.
Orbene, costituisce dato pacifico che l’oggetto del giudizio fosse proprio l’assenza dei requisiti di cui all’art. 109 TUIR (certezza ed inerenza), come si ricava dalla stessa narrativa dei fatti nel ricorso (pag. 11, ove si legge costi “non certi e precisi),sul punto, la C.t.r., con una motivazione esaustiva e della quale è palesato chiaramente il percorso logico-argomentativo sottostante, ha rilevato che la società non aveva fornito prova , nemmeno in sede di appello, dell'inerenza dei costi relativi alle fatture emesse dalla ditta Due Emme di M archetto Mario per le quali , peraltro , appariva del tutto incomprensibile la modalità di pagamento a mezzo bonifico della sola IVA.
Ancora la C.t.r. aggiunge che “L a descrizione indicata nelle fatture appare generica non suffragata da ulteriori elementi di certezza che possono far risalire alla tipologia della prestazione”; pertanto , i costi deducibili si profilavano assolutamente indeterminati per inerenza ed importo per come dedotta, tale circostanza,da una serie di elementi concordanti, tra i quali assume particolare rilievo non solo la genericità delle prestazioni descritte in fattura, ma anche il fatto che il soggetto emittente fosse evasore totale. 2.3. Tale argomentazione, della quale è agevole cogliere il percorso logico-giuridico, elide in radice la censurata motivazione parvente.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758) ). Questo principio, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003;
Cass. n. 9745 del 2017).
3. Il terzo motivo è inammissibile. La complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come la contribuente non abbia fornito la prova, nemmeno in sede di appello, dell’inerenza dei costi relativa alle fatture emesse dalla ditta Duemme Assistenze di Marchetto Mario perché la descrizione indicata nelle fatture appare generica e non suffragata da ulteriori elementi di certezza che possono far risalire alla tipologia della prestazione.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.