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Ordinanza — n. 19378/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for lack of explicit reasoning on document sufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19378/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision, which had upheld the tax authority's automated assessment against the taxpayer. The taxpayer argued that the second-instance judge failed to explain why specific documentary evidence regarding tax credit payments was insufficient. The court ruled that the lower court's reasoning was legally inadequate and did not meet constitutional minimums for motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.: A judgment of second instance is void if it reformulates the first-instance decision without explicitly stating the legal reasons for rejecting the taxpayer's documentary evidence, thereby failing to provide a logical-legal basis for the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation tax appeal cassation documentary sufficiency automated tax control tax credit payments constitutional minimum procedural defect comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 111 Cost.
civ., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art.
Art. 370, comma 1 cod. proc. civ.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod.
Art. 375, comma 2 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Art. 36-bis d.P.R. 600/1973
il pagamento della somma di €893.106,31 per IRPEF, ritenute alla fonte, provvigioni e redditi diversi, a seguito di controllo automatizzato operato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R.
Art. 54-bis d.P.R. 633/1972
600 e dell’art. 54-bisdel d.P.R.
art. 115 cod. proc. civ
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 8 febbraio 2023, n. 3799
Cass. 9 settembre 2019, n. 22507
3799; Cass. 9 settembre 2019, n. 22507; Cass., sez.
Cass., sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232
22507; Cass., sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13535/2016R.G. proposto da: SASOL ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 20, elettivamente domiciliata in Roma, viale Castro Pretorio n. 122, presso lo studio dell’avv. Tonio Di Iacovo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale del 6 aprile 2016 autenticata dal Notaio Maurizio Olivares,n. 83408 rep., - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - resistente - avverso la sentenza della Commissione T ributaria R egionale della Sicilia – sezione staccata di Catania n. 5003/34/2015, depositata il 2 dicembre 2015; CARTELLA DI PAGAMENTO – IRPEF 2004. R.G. N.13535/2016 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Con cartella di pagamento n. 293 2008 0061249750 il concessionario per la riscossione per la provincia di Catania, Serit Sicialia s.p.a., richiedeva alla Sasol Italy s.r.l. il pagamento della somma di €893.106,31 per IRPEF, ritenute alla fonte, provvigioni e redditi diversi, a seguito di controllo automatizzato operato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alla dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’anno 2004,Mod. 770/2005.

2. Avverso tale atto la Sasol Italy s.p.a. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania la quale, con sentenza n. 424/14/2010 del 26 aprile 2010 lo accoglieva, annullando la cartella impugnata.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania , con sentenza n. 5003/34/2015, pronunciata il 23 settembre 2015 e depositata in segreteria il 2 dicembre 2015, accoglieva l’appello e rigettava il ricorso originario proposto dalla Sasol Italy s.p.a., con compensazione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Sasol Italy s.p.a., sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria. R.G. N.13535/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per l’adunanza in camera di consigliodel 20 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma,e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso la Sasol Italy s.p.a. eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 58, comma 2, del d.l.gs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., da un lato, non aveva tenuto conto della rituale produzione documentale della società ricorrente, e, dall’altro, non aveva rispettato il principio di non contestazione, che impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte convenuta (art. 115 cod. proc. civ.), quali, nel caso di specie, i versamenti da cui si era originato il credito utilizzato in compensazione, che l’Agenzia non aveva contestato nella dovuta sede, ovvero nella prima difesa in giudizio. 1.2.

Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4), del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, num. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata era nulla per difetto assoluzione di motivazione, nella forma di motivazione meramente apparente, in quanto la corte territoriale si era limitata ad affermare apoditticamente che la sentenza di prima R.G.

N.13535/2016 Cons. est. Valentino Lenoci cure fosse stata emessa in “presenza di documentazione carente”, omettendo qualsiasi riferimento alle specifiche produzioni documentali versate in atti, e ricorrendo quindi ad una formula di mero stile, priva di effettivo contenuto motivazionale. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che erano stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, che la corte territoriale aveva omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio, e cioè la sussistenza dei versamenti effettuati per come allegati e documentati dalle copie dei singoli versamenti da parte delle società oggetto di fusione, copia dei registri contabili e copia degli atti di fusione delle società interessate dai versamenti.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. In via preliminare, per ragioni di pregiudizialità logico- giuridica, deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso, che appare fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo- quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr., tra le altre, Cass. 8 febbraio 2023, R.G.

N.13535/2016 Cons. est. Valentino Lenoci n. 3799; Cass. 9 settembre 2019, n. 22507; Cass., sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232). Nel caso di specie, sussiste il vizio di motivazione apparente perché, a fronte della decisione di primo grado (che ha ritenuto che non vi era stato alcun utilizzo indebito di crediti d’imposta, in quanto le ritenute erano state versate quale anticipazione sulle indennità per cessazione dei rapporti di lavoro per gli anni 1997 e 1998 da società poi fuse con la Sasol Italy s.p.a.), il giudice di seconde cure ha stabilito laconicamente che «la decisione di primo grado è stata adottata in presenza di documentazione carente in relazione all’assunto della società ricorrente e ciò induce a ritenere fondata la pretesa tributaria formulata a seguito di controllo automatizzato a norma dell’art-36 - bis d.P.R. n. 600/1973 ».

La C.T.R., invero, non ha esposto il ragionamento logico - giuridico seguito nel riformare integralmente la sentenza impugnata, così non riuscendo la relativa motivazione a superare il c.d. minimo costituzionale. Non è dato cogliere all’interprete, in particolare, il fondamento giuridico adottato dal giudice a quo nel ritenere carente la documentazione prodotta dalla ricorrente, viste le allegazioni in primo grado dei modelli di versamento dell’anticipazione delle imposte e dei registri contabili, e la produzione in secondo grado degli atti di fusione delle società che avevano effettuato i versamenti, di talché tale affermazione si rivela del tutto apodittica e priva di reale contenuto.

In altri termini, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali la documentazione prodotta dalla contribuente non sarebbe stata sufficiente per provare i R.G. N.13535/2016 Cons. est. Valentino Lenoci versamenti effettuati (ed utilizzati come credito in compensazione). In conclusione, pertanto, la sentenza impugnata appare sostanzialmente priva di motivazione, in quanto accoglie l’appello della parte pubblica, senza specificare i motivi per i quali la documentazione prodotta dalla ricorrente in primo grado fosse carente, e senza argomentare alcunché sul merito della pretesa tributaria. 2.2.

Il primo e il terzo motivo restano assorbiti dall’accoglimento del secondomotivo di ricorso.

3. Tanto considerato, la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del