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Ordinanza — n. 19341/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal on fraud grounds but allows cassation due to omitted company in judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19341/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a tax tribunal ruling that rejected fraud claims regarding non-existent costs and operations. While the court found the agency's arguments on document theft and the existence of intermediary companies were unfounded, it held that the tribunal erred by failing to address operations involving a specific company named SIDERIZ srl. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the lower court to reconsider the case in light of this omission.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Court of Cassation quashes a judgment when the court of first instance fails to rule on a specific party or operation that was part of the original grievance, constituting a violation of the principle of contradiction.

Parole chiave

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omessa pronunzia violazione contraddittorio ricorso per cassazione accertamento tributario reverse charge costi non deducibili rinvio al merito procedura per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con il terzo motivosi deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente ex art.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la CTR non ha considerato, tra le interposte, la SIDERIZ srl.
Art. 111 comma 6 Cost.
Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.
art. 132 c.p
4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.
art. 112 c.p
4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23940 del 2018
Cass. sez. un. 8053 del 2014
Cass. n. 7090 del 2022
un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
Cass., sez. un., n. 22232 del 2016
Cass. n. 9105 del 2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2110/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro ITALLOY SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO (LCSCLD54S26H501P) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VULCANO MARIA SONIA (VLCMSN68A66H501Y), CARACCIOLI IVO (CRCVIO36L13L219O), GARAVOGLIA MARIO (GRVMRA51R06C294U); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TORINO n. 772/2016 depositata il13/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Piemonte che aveva rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Torino che aveva accolto il ricorso della contribuente Italloy spa, operante nel settore del commercio di rottami ferrosi, contro l’avviso di accertamento per il 2005 per maggiori IRES, IVA e IRAP a seguito della contestazione di costi non deducibili ed operazioni soggettivamente inesistenti, realizzate attraverso il fraudolento utilizzo del meccanismo del reverse charge mediante l’interposizione di società inesistenti.

2. Quanto alla contestazione di costi non documentati, la CTR ha osservato che la contribuente aveva provato di aver subito il furto dei documenti relativi a tali operazioni, in particolare “formulari e bollette dei privati relativi all’anno 2003 - 2006”, denunziato in data 23.1.2007; secondo la CTR, poiché tali soggetti non sono tenuti a tenere la contabilità sulle operazioni che effettuano, era impossibile riuscire a riprodurre i documenti originari delle operazioni contestate; la società, comunque, aveva prodotto, oltre alla denunzia di furto, le carte d’identità dei soggetti coinvolti in quelle operazioni, il registro “rifiuti: carico e scarico detentori”nonché la comunicazione riepilogativa con i dati di carico degli acquisti da privati divisa per tipologia di materiale.

3. Quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, la CTR ha accertato che i soggetti interposti, CMA, TRAS-MET e TRANFER, erano esistenti e operativi al momento delle operazioni effettuate come comprovato dalla documentazione prodotta dalla ricorrente; ha aggiunto che la Italloy spa commerciava “pani grezzi di rottami” e non semilavorati cosicché il fatto che i verificatori non avessero rinvenuto tali tipologie di merci presso la sede della società non aveva alcuna rilevanza.

4. Il ricorso si fonda su quattro motivi.

5. Resiste con controricorso la società. CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 366 comma 1 n.6 c.p.c., proposta dalla controricorrente, secondo cui l’Agenzia, pur avendo annunciato in ricorso il deposito di copia degli atti e documenti rilevanti, non aveva allegato alcuna elencazione e aveva omesso in ricorso puntuali indicazioni sulla fase processuale in cui alcuni documenti erano stati prodotti in causa. Orbene, quanto al mancato deposito degli atti e documenti rilevanti ovvero della loro elencazione, va tenuto presente che «In tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte»(Cass. sez. un. n. 22726 del 2011).

La questione della mancata localizzazione dei documenti, poi, è sollevata in termini estremamente generici («alcuni documenti») ed è comunque inidonea ad inficiare l’ammissibilità del ricorso nella sua interezza, potendo valutarsi la questione con riferimento ai singoli motivi e alle specifiche doglianze.

2. Passando ai singoli motivi, con il primo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 109 comma 5 TUIR, 2697 e 2724 n. 3 c.p.c., laddove la CTR aveva ritenuto, con riguardo alla contestazione di costi non documentati, che la contribuente non avesse l’onere di attivarsi per la ricostruzione del contenuto dei documenti oggetto di furto e, in particolare, delle fatture d’acquisto; nel caso di specie, tale ricostruzione era possibile poiché la società conosceva l’identità dei cedenti e un esemplare della bolletta emessa doveva esser rimasta al cedente. 2.1.

Il motivo è ammissibile, poiché non tende a rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal giudice del merito ma censura l’applicazione delle regole in tema di perdita dei documenti da parte del soggetto onerato della prova; il motivo è altresì fondato. 2.2. Secondo giurisprudenza di questa Corte, lo smarrimento della documentazione contabile non esonera il contribuente dalla prova a suo carico secondo le regole sul riparto; gli è data, però, la facoltà di dimostrare «di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (nella specie, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova[ndo] applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c. secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, ne' trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti» (si veda, per tutte, Cass. n. 21233 del 2006).

Quindi, il contribuente deve giustificare le ragioni per le quali la perdita possa effettivamente ritenersi incolpevole e costituisca oggettivo motivo di impedimento per la prova a suo carico (Cass. n. 19543 del 2016; Cass. n. 19956 del 2014). La CTR non ha fatto buon governo di questi principi, laddove ha esonerato il contribuente dall’onere della prova per il solo fatto del furto e ha accertato in termini del tutto astratti l’”impossibilità” di riprodurre i documenti originari, solo in ragione della qualità di privati dei soggetti cedenti, senza alcun accertamento concreto sulla assenza di colpa del contribuente: in particolare, non risulta che la società, che pure disponeva dei dati dei cedenti, abbia tentato di ricostruire quella documentazione.

3. Con il secondo motivo, dedotto in subordine, si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sulle medesime circostanze di cui al precedente. 3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.

4. Con il terzo motivosi deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 in quanto per il 2005 la contestazione aveva riguardato, quali fornitori, la TRASMET e altro soggetto, la SIDERIZ srl, non considerato dalla sentenza; inoltre la sentenza fa riferimento al mancato rinvenimento di semilavorati che non hanno mai costituito oggetto della contestazione, la quale riguardava l’utilizzo fraudolento del meccanismo del reverse charge nella cessione di rottami ferrosi da Italloy a Isea con l’interposizione di società terze, le quali facevano apparire l’effettuazione di lavorazioni e la successiva cessione con regime ordinario IVA alla Isea che, quindi, otteneva un indebito credito per detrazione IVA. 4.1.

Il motivo è infondato. 4.2. Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018;

Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf.

Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi in modo da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). In questo caso la motivazione della sentenza attinge il c.d. “minimo costituzionale” ed ha una ratio chiaramente intelligibile , che si fonda sulla “esistenza” dei soggetti indicati e, quindi, sulla effettività dell e cessioni, mentre l’osservazione relativa ai semilavorati ha un rilievo eminentemente argomentativo.

La mancata considerazione di una delle società asseritamente interposte , poi, non impedisce all a sentenzadi attingere il c.d. “minimo costituzionale”.

5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la CTR non ha considerato, tra le interposte, la SIDERIZ srl. 5.1. Il motivo è fondato. La CTR non ha preso in esame le operazioni con la SIDERIZ srl che , s econdo quanto esposto in ricorso per autosufficienzacon puntuali riferimenti agli atti di causa (v. pagg. 3, 25) , era stata considerata da ll’accertamento impugnato ed era compresa nel gravame, cosicché risulta un vizio di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. .

6. Conseguentemente, accolto il primo e quarto motivo, assorbito il secondo e rigettato il terzo, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il primo e quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo, cassa la sentenza e rinvia a