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Decreto — n. 19335/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19335/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19335/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7392/2022 R.G. proposto da : BELLANOVA CATALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato CONTUCCI MARZIA (CNTMRZ69S66H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato MANGIA FABRIZIO (MNGFRZ72E11B936X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè ALLEGRETTI CORRADO, NUONA PALLACANESTRO CEGLIE 2011 AD -intimati- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19335/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BELLANOVA CATALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato CONTUCCI MARZIA (CNTMRZ69S66H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato MANGIA FABRIZIO (MNGFRZ72E11B936X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè ALLEGRETTI CORRADO, NUONA PALLACANESTRO CEGLIE 2011 AD -intimati- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale conseguenze del ritiro istanza di ricusazione tardiva anticipo spese tardivo opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
LECCE n.2324/2021depositata il 29/07/2021;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7392/2022 R.G. proposto da : BELLANOVA CATALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato CONTUCCI MARZIA (CNTMRZ69S66H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato MANGIA FABRIZIO (MNGFRZ72E11B936X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè ALLEGRETTI CORRADO, NUONA PALLACANESTRO CEGLIE 2011 AD -intimati- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.

DELLA PUGLIA SEZ.DIST. LECCE n.2324/2021depositata il 29/07/2021;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a speseprenotate a debito. Così deciso in Roma,i