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Ordinanza — n. 19318/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal against regional commission for improper burden of proof in carousel fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19318/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the lower court to retry the case. The Regional Commission had dismissed the taxpayer's claim by requiring proof of the company's actual knowledge of the fraud, whereas the Court held that merely showing the company should have detected the irregularities through standard diligence was sufficient. Consequently, the Court found the lower court had incorrectly shifted the burden of proof onto the tax authority and reversed the judgment for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Artt. 19, 21, 23, 28 d.P.R. n. 633/1972; In carousel fraud cases, the tax authority must prove the fraud and the buyer's connivance or at least the possibility of detecting it through standard diligence, not actual knowledge.

Parole chiave

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carousel fraud VAT deduction burden of proof tax authority commercial diligence indagine per frode iva imposta sulle prestazioni in capitale assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Artt. 19, 21, 23, 28 d.P.R. n. 633/1972
d.l. n. 429/1982
d) d.l. n. 429/1982 (conv.
Art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Art. 2697 c.c.
633/1972 nonché dell’art. 2697 c.c.
art. 2 d.lgs. n. 74/2009
dall’art. 2 d.lgs. n. 74/2009), 54 d.P.R.
art. 2697 c.c
633/1972 nonché dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24471 del 2022
Cass. n. 15369 del 2020
Cass. n. 15369 del 2020;Cass.
Cass. n. 27566 del 2018
15369 del 2020;Cass. n. 27566 del 2018; Cass.
Cass. n. 21104 del 2018
27566 del 2018; Cass. n. 21104 del 2018; Cass.
Cass. n. 9851 del 2018
21104 del 2018; Cass. n. 9851 del 2018;Cass.
Cass. n. 17818 del 2016
9851 del 2018;Cass. n. 17818 del 2016; Cass.
Cass. n. 25778 del 2014
17818 del 2016; Cass. n. 25778 del 2014; Cass.
Cass. n. 25775 del 2014
25778 del 2014; Cass. n. 25775 del 2014; Cass.
Cass. n. 5873 del 2019
25775 del 2014; Cass. n. 5873 del 2019).
Cass. sez. un. n. 22727 del 2022
27555 del 2018).Giurisprudenza anche replicabile in regime di reverse charge (Cass. sez. un. n. 22727 del 2022).
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12596/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro DUEMME SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIORGIO SCALIA, 12, presso lo studio dell’avvocato CASU LEONARDO (CSALRD68D24H501D) che larappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6552/2014 depositata il04/11/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma che aveva accolto il ricorso della Duemme srl avverso l’avviso di accertamento per il 2009 con la quale era stata recuperata IVA indebitamente detratta su acquisti di rottami ferrosi dalla Capitalfer srl, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti.

2. La CTP aveva annullato l’atto sul rilevo dell’assenza di prove del coinvolgimento attivo della Duemme srl, che aveva affermato la propria buona fede.

3. L’appello erariale è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio che ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse fornito prova della “conoscenza” della frode da parte della Duemme srl ovvero della “consapevolezza” di concorrere con la Capitalfer srl in operazioni fraudolente, poiché tutti gli accertamenti vedevano come protagonista pressoché unica del raggiro la Capitalfer mentre a carico della Duemme srl vi erano «mere ipotesi».

4. Avverso questa pronunzia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su un motivo, illustrato con memoria.

5. Resiste con controricorso la Duemme srl, che deposita memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 23 e 28 d.P.R. n. 633/1972, 4 lett.

d) d.l. n. 429/1982 (conv. con l. n. 516/1982 e mod. dall’art. 2 d.lgs. n. 74/2009), 54 d.P.R. n. 633/1972 nonché dell’art. 2697 c.c. in quanto la CTR aveva erroneamente interpretato e applicato le regole in tema di operazioni soggettivamente inesistenti; in particolare, aveva errato laddove aveva richiesto la prova di un accordo fraudolento coinvolgente il cessionario, essendo sufficiente che costui abbia omesso di effettuare i dovuti controlli sulla regolarità delle operazioni che in questo caso, essendo la Capitalfer srl un fornitore diretto non occasionale, avrebberoconsentito di accertare la qualità di cartiera dell’apparente fornitrice, desumibile proprio dalle indagini svolte e riassunte dall’avviso di accertamento, riportato per autosufficienza in ricorso; in questo modo, la CTR aveva finito per violare le regole sull’onere della prova, gravando l’Amministrazione oltre il richiesto.

2. Disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, poiché la doglianza non rimette in discussione l’apprezzamento svolto dal giudice di merito ma censura l’impianto argomentativo non conforme ai canoni in materia, il motivo è fondato.

3. Va premesso che nel caso di cosiddetta "frode carosello", l'Amministrazione finanziaria, che intenda negare il diritto alla detrazione dell'I.V.A. assolta in rivalsa, deve provare sia la frode del cedente, sia la connivenza del cessionario o almeno la possibilità che lo stesso si avveda con l’uso della diligenza richiesta all’operatore commerciale medio di avvedersi della frode,anche per presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti), incombendo sul contribuente, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova contraria (Cass. n. 24471 del 2022;

Cass. n. 15369 del 2020;Cass. n. 27566 del 2018; Cass. n. 21104 del 2018; Cass. n. 9851 del 2018;Cass. n. 17818 del 2016; Cass. n. 25778 del 2014; Cass. n. 25775 del 2014; Cass. n. 5873 del 2019). Ove l'Amministrazioneassolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuentela prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità inrapporto alle circostanze del casoconcreto (Cass. n. 15369 del 2020;

Cass. n. 27566 del 2018) , non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 27555 del 2018).Giurisprudenza anche replicabile in regime di reverse charge (Cass. sez. un. n. 22727 del 2022).

4. In questo caso la CTR ha errato laddove ha richiesto la “consapevolezza” ovvero la “conoscenza” del carattere fraudolento delle operazioni da parte della cessionaria, essendo sufficiente, come sopra osservato, la “conoscibilità”, cioè la ricorrenza di indici che avrebbero consentito ad un operatore commerciale di normale avvedutezza di rendersi conti delle anomalie delle operazioni compiute.

5. Questo errore di fondo ha condotto ad un mal governo delle regole in materia; da un lato, la CTR ha del tutto trascurato il materiale probatorio risultante dagli accertamenti svolti dall’Ufficio (v., in particolare, pagg. 16-17 del ricorso), omettendo di valutarlo sotto l’ottica sopra evidenziata, per concludere che contro la Duemme militavano soltanto delle “ipotesi”; dall’altro, ha finito per porre a carico dell’Amministrazione un onere di prova assai più gravoso di quello richiesto in violazione, quindi, delle regole in materia.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa c