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Ordinanza Interlocutoria — n. 19301/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal due to judge recusal and remands case for new hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19301/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the revocation appeal against a prior cassation decision, ordering a remand to a new panel. The applicants challenged an inheritance tax assessment that significantly increased property values, but the lower courts upheld the tax authority's determination. The decision was based on the mandatory recusal of the original judges who had previously ruled on the same matter, necessitating a fresh hearing.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: When a judge who participated in a previous decision on the same subject is present in a new hearing for a revocation appeal, the case must be remanded to a new panel to ensure impartiality.

Parole chiave

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revocation appeal judge recusal same subject matter remand for new hearing impartiality requirement inheritance tax cassation procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Avverso tale ultima sentenza Cori Orialdo e Cori Livio propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod.
Art. 370 c.p.c.
L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod.
Art. 375 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 391-bis cod. proc. civ
Avverso tale ultima sentenza Cori Orialdo e Cori Livio propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.

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Testo completo

a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12171/2016R.G. proposto da: CORI ORIALDO CORI LIVIO, elettivamente domiciliati in Roma, viale Ippocrate n. 104, presso lo studio dell’avv. Carlo Bogino e dell’avv. Maria Antonietta Cenciarelli dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - resistente - per la revocazione della sentenza di questa Corte suprema di cassazione n. 24097,depositata IL 25 novembre 2015;

AVVISO DI ACCERTAMENTO – IMPOSTA SUCCESSIONI. R.G. N.12171/2016 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che: 1.C o ri Orialdo e Cori Livio sono stati destinatari, in data 14 dicembre 1989, di avviso di accertamento n. 270470, con il quale l’Ufficio Successioni di Roma rettificava il valore degli immobili oggetto della successione di Cori Bruno, apertasi il 17 giugno 1986. Rispetto al valore complessivo dei beni relitti, indicato in lire 36.604.000, l’Ufficio aumentava tale valore a lire 387.000.000.

2. Avverso tale atto Cori Orialdo e Cori Livio proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Roma la quale, con sentenza del 21 luglio 1993, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con sentenza del 21 giugno 1995, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’accertamento.

4. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria centrale –sede di Roma la quale, con sentenza n. 2743/07/2013, pronunciata il 10 giugno 2013 e depositata in segreteria l’11 giugno 2013, lo rigettava, confermando anch’essa la legittimità dell’avviso di accertamento.

5. Avverso tale ultima sentenza Cori Orialdo e Cori Livio proponevano ricorso per cassazione; il S.C., con ordinanza n. 24097 depositata il 25 novembre 2015, rigettava il ricorso. R.G. N.12171/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 6. Avverso tale ultima sentenza Cori Orialdo e Cori Livio propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per l’adunanza in camera di consigliodel 20 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma,e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Preliminarmente, deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in quanto all’odierna adunanza in camera di consiglio è presente la dott.ssa Roberta Crucitti, che ha fatto parte del collegio che ha deciso sul precedente ricorso definitocon l’ordinanza n. 24097/2015, oggetto della presente richiesta di revocazione. P.