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Ordinanza — n. 19295/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to extinction of proceedings via tax amnesty deadline passage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19295/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the underlying tax amnesty procedure concluded without a formal denial by the deadline. The taxpayer had joined the 2018 tax amnesty scheme and paid the full amount, while no party requested a hearing extension before December 2020. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 2-ter d.l. 119/2018; Art. 391 cod. proc. civ.: The tax amnesty procedure extinguishes the tax debt and the related litigation when the payment deadline passes without a formal denial or a request for hearing extension.

Parole chiave

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tax amnesty procedure extinction of proceedings cessation of subject matter tax debt discharge procedural deadline administrative tax audit Cassation dismissal validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 comma 2-ter d.l. 119/2018
Va preliminarmente rilevato che, in data 15/05/2019, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l.
Art. 391 cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
art. 112 c.p
la «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 112 c.p.c.)», lamentando che la CTR avrebbe affermato che la nullità dell’accertamento impugnato deriverebbe dall’effetto preclusivo del c.d.
art. 36 D.Lgs. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21789/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro DE MARCHI IVANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI (FSCGPP39T01D560J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FERRAJOLI (FRRLGU66R13H703W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FRIULI-VENEZIA GIULIA n. 68/2016 depositata il 23/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi avverso la sentenza della CTR del Friuli – Venezia Giulia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione avverso la sentenza della CTP di Pordenone, di accoglimento del ricorso introduttivo di Ivano De Marchi, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’accertamento sintetico dei redditi del contribuente per l’anno di imposta 2008, fondato su vari indici tipici di capacità contributiva.

2. La Commissione regionale, nel confermare la sentenza di prime cure, riteneva che il contribuente avesse fornito la prova contraria prevista dall’art. 38 DPR n. 600/1973, in ragione della documentazione del possesso di risorse finanziarie detenute all’estero, oggetto di adesione al c.d. “scudo fiscale” come da dichiarazione riservata del 2003.

3. Il contribuente resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 112 c.p.c.)», lamentando che la CTR avrebbe affermato che la nullità dell’accertamento impugnato deriverebbe dall’effetto preclusivo del c.d. scudo fiscale, benché nei propri atti difensivi il contribuente si fosse limitato ad affermare che l’adesione allo scudo fiscale dimostrasse il possesso di disponibilità finanziarie sufficienti a giustificare le spese valutate come indice di maggiore capacità contributiva.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 115, art. 14 D.L. 360/01 e 13 D.L. 78/2009”, lamentando che il giudice di appello, nell’affermare l’efficacia preclusiva al potere di accertamento dell’amministrazione dello scudo fiscale perfezionato nel 2003, avrebbe disatteso la circostanza, pacifica tra le parti, e cioè che l’adesione riguardasse lo strumento disciplinato dal D.L. n. 350/2001, con la conseguenza che l’effetto preclusivo non potrebbe prodursi con riguardo all’accertamento del periodo di imposta 2008, oggetto del contendere.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, la «Violazione e falsa applicazione art. 3 4 14 D.L. 350/01; 38 DPR 600/73; 2697 c.c. e 2727, 2729 c.c.», lamentando che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto offerta dal contribuente la prova della disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a giustificare le spese indice di capacità contributiva, dal momento che questi non avrebbe dimostrato documentalmente che quelle disponibilità erano state utilizzate per sostenere le spese per investimenti effettuate e i costi necessari al mantenimento dei beni indici di capacità contributiva.

4. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. la «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) art. 36 D.Lgs. 546/1992, lamentando che il giudice di appello non avrebbe analiticamente indicato quale fosse la documentazione relativa al possesso di risorse finanziarie su cui si è fondata la conclusione di illegittimità dell'accertamento sintetico effettuato dall'Ufficio.

5. Va preliminarmente rilevato che, in data 15/05/2019, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento dell’intero importo dovuto.

6. Orbene, vista la documentazione depositata dalla parte contribuente e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

7. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che il pagamento era previsto in unica rata e non è intervenuto nei termini diniego di condono. Spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della mater