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Ordinanza — n. 19289/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to agreed settlement under simplified dispute resolution law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19289/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the taxpayer's request for simplified settlement. The tax authority did not object to this agreement, which legally terminated the ongoing litigation. Consequently, the appeal by the Revenue Agency was dismissed without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 of D.L. 119/2018; Art. 375, 380-bis c.p.c.: When a taxpayer requests simplified settlement and the tax authority does not object, the proceedings are extinguished, terminating the case regardless of prior rulings.

Parole chiave

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simplified settlement tax dispute resolution judicial extinction Revenue Agency appeal taxpayer agreement imposta sulle imbarcazioni imposta sui veicoli a motore leasing

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119/2018
La società contribuente , infatti, ha presentato istanza definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l.
Art. 375, second comma, c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3520/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro INTERCAR S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in La Spezia, elettivamente domiciliata in Roma, via Cardinal De Luca n. 22, presso lo studio dell’avv. Pietro Sciubba, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Sciubba e dall’avv. Roberto Venturoli in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Liguria n. 790/03/2015, depositata il 2 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRES-IVA-IRAP 2007. R.G. N.3520/2016 Cons. est. Valentino Lenoci -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. TL703T500535/2012, notificato il 24 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di La Spezia, recuperava a tassazione, nei confronti della Intercar s.r.l., i canoni di leasing pagati dalla società e relativi ad una imbarcazione da diporto, nonché, parzialmente, i costi relativi ad una autovettura ad uso promiscuo, in quanto ritenuti non inerenti, per complessivi € 114.495,24, recuperando pertanto a tassazione, ai fini IRES ed IRAP, la somma suddetta, oltre ad IVA indebitamente detratta per € 3.629,12, e determinando quindi le relative maggiori imposte dovute, oltre sanzioni ed accessori.

2. Proposto ricorso dalla contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia questa, con sentenza n. 36/03/2013, depositata il 28 gennaio 2013, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 790/03/2015, pronunciata il 18 giugno 2015 e depositata in segreteria il 2 luglio 2015, rigettava l’appello, condannando l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi. Resistecon controricorso la Intercar s.r.l .

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del20 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: R.G. N.3520/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata. La società contribuente , infatti, ha presentato istanza definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119/2018, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per la quale l’Ufficio non ha opposto diniego, non essendo stata, peraltro, richiesta istanza di trattazione della parte interessata (commi 12 e 13 dell’art. 6 cit.). Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio.

2. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Cortedichiara l’estinzione del giudizio. Spese a cari