Italian tax court dismisses appeal due to extinguishment of proceedings via simplified settlement deadline lapse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the simplified settlement procedure expired without a formal objection. The taxpayer had paid the full tax debt in a single installment by the statutory deadline, while the opposing parties failed to request a hearing extension before the expiration date. Consequently, the court ruled that the subject matter of the controversy ceased to exist, terminating the litigation without a substantive judgment on the tax deduction issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3 del c.p.c.: The simplified settlement procedure extinguishes the litigation if the payment deadline passes without a formal objection or request for hearing extension.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3436/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro 3V CHEMICAL COMPANY SPA, 3V PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA (PCCFNC47L12H501F) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE CAPODIFERRO (CPDSVT32A17L049J) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3740/2016 depositata il 23/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. 3V CHEMICAL COMPANY SPA, in qualità di consolidata e 3V PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI, consolidante, impugnavano l’avviso di accertamento per IRES 2009, contestando la ripresa a tassazione di costi ritenuti non deducibili dall’Ufficio.
2. Entrambe le decisioni di merito erano favorevoli alle società contribuenti.
3. In data 29/05/2019 la parte contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018, ed ha allegato la copia della domanda medesima, nonché la ricevuta di pagamento, in unica rata, dell’intero importo dovuto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Vista la documentazione depositata in data 14/05/2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
2. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che il pagamento era previsto in unica rata e non è intervenuto nei termini diniego di condono.
3. Spese a carico di chi le ha anticipate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico della par