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Ordinanza — n. 19283/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax litigation extinguished due to lack of procedural activity and payment of assessed amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19283/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax litigation extinguished because neither party filed a request to continue proceedings by the statutory deadline of December 31, 2020. Although the taxpayer had paid the assessed amounts and requested termination in 2022, the court found no active steps to revive the case. Consequently, the cassation appeal was rejected as the underlying dispute had legally ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.l. n. 119/2018; Art. 360 c.p.c.: When parties fail to request the continuation of proceedings within the prescribed time limit, the judgment becomes extinguished by cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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cessation of subject matter extinguishment of litigation tax administrative proceedings procedural inactivity statutory time limits contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.l. n. 119 del 2018
Considerato che: In data 16 marzo 2022, la contribuente ha depositato istanza per estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 3 del d.l.
Art. 360 c.p.c.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 3355 / 20 16 R.G. propost o da : Conception International s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso , da gli Avv ocati Alberto Marcheselli, Barbara Benazzi e Marina Milli , preso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Marianna Dionigi n. 29; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 13355/2016a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex legedomiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB. CENTRALE - MILANO , n. 1252/2013, depositatain data 22/3/2013; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 6 giugno 2024 ; Rilevato che: In data 10 settembre 1990, l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Lodi, notificò alla società I.DE.CO. s.r.l., successivamente incorporata nella Conception International s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi, anche “la società”o “la contribuente” ), una serie di avvisi di accertamento per ritenute su redditi da lavoro dipendente, Irpeg e Ilor.

Avverso detti avvisi di accertamento, la società propose ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Lodi, che riunì i distinti ricorsi in due processi, l’uno avente ad oggetto i ricorsi contro le ritenute sui redditi da lavoro dipendente; l’altro avente ad oggetto i ricorsi in tema di Irpeg e Ilor. Il processo di primo grado in tema di ritenute sui redditi da lavoro dipendente si concluse con la sentenza della C.T. di primo grado di Lodi, che confermò le ritenute alla fonte accertate dall’Ufficio e stabilì, con riferimento alle sanzioni, l’applicazione della sola soprattassa del 20% di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Su appello sia della contribuente che dell’Ufficio, la C.T. di secondo grado di Milano confermò la sentenza di primo grado. r.g. n. 13355/2016a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Contro la decisione di secondo grado, la società propose ricorso alla C.T.C., sezione di Milano, che con sentenza n. 1252/2013 emessa in data 4/3/2013 e depositata in data 22/3/2013 confermò la sentenza di secondo grado. La contribuente deduce che tale ultima decisione sarebbe stata adottata senza consentire la partecipazione alla trattazione del processo della odierna ricorrente e senza consentirle di poter rappresentare alcune difese assolutamente dirimenti.

Con ricorso inviato per la notifica il 23/5/2016, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a una molteplicità di motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: In data 16 marzo 2022, la contribuente ha depositato istanza per estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018. L’importo liquidato dall’Agenzia delle Entrate è stato corrisposto dalla contribuente. Peraltro, nessuna delle parti ha proposto istanza di trattazione del processo entro il 31 dicembre 2020.

Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.