Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding presumption of profit distribution in closely held companies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Mario Motta's appeal against a tax assessment regarding hidden profits in a company he previously owned. Motta argued that the lower courts failed to properly apply the presumption of profit distribution due to insufficient evidence of the company's narrow shareholder base and incorrectly taxed the full amount instead of 40%. The court held that the presumption applies when the shareholder base is narrow and the majority shareholder is involved, and that the 40% limitation rule does not apply to undistributed hidden profits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 d.P.R. n. 600/73; Art. 47 Tuir: The presumption of profit distribution applies in companies with a narrow shareholder base, and the 40% limitation on taxable distributed profits does not apply to hidden profits never declared.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1899 / 20 16 R.G. propost o da : Mario Motta (C.F.: MTTMRA55R08G224I ) , rappresentato e difeso , in virtù di procura speciale allegataal ricorso, da gli Avv ocati Luca Basso e Paolo Brunaldi, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 1899/2016a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – e Gaetano Motta (C.F.: MTTGTN60D20G224B), residente in Zanè (VI) alla via G. Puccini n. 8/B; - intimato - Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. VENETO , n. 988 / 20 1 5 , depositatain data 8/6/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 6 giugno 2024 ; Rilevato che: Mario Motta (d’ora in poi, anche “il contribuente” o “il ricorrente” ) è stato socio della Italwoods s.r.l., con sede in Vicenza, da febbraio a novembre 2007, quando cedette la quota al fratello Gaetano Motta.
In data 12/9/2012, il contribuente ricevette la notificazione dell’avviso di accertamento n. T6505LA02734/2012 con il quale l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Vicenza, accertò la percezione di utili extracontabili, occultati dalla società. Il ricorso di primo grado fu rigettato dalla C.T.P. di Vicenza. Su appello del contribuente, in contraddittorio con l’Agenzia delle Entratee con Gaetano Motta, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso Mario Motta, affidato a due motivi. r.g. n. 1899/2016a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est.
Angelo Napolitano Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Gaetano Motta, al quale il ricorso è stato notificato ai fini della litis denuntiatio di cui all’art. 332 c.p.c.,è rimasto intimato. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e /o falsa applicazione di legge ex art. 38 d.P.R. n. 600/73 – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’istituto giuridico della presunzione semplice, posto a base della motivazione dell’avviso di accertamento e delle pronunce di primo e secondo grado”, il contribuente , premesso che non intende avversare il principio di diritto vivente secondo il quale, in presenza di una società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili si presumono essere stati distribuiti tra i soci(sul quale, ex multis, Cass., Sez. 5, n. 8294/2013), contesta piuttosto che tale principio non potrebbe applicarsi al caso di specie, perché mancherebbe la prova della ristrettezza della base partecipativa e comunque tale caratteristica della base partecipativa sarebbe stata solo affermata.
La sentenza impugnata non avrebbe motivato circa il rapporto di familiarità e di complicità tra i soci, tale da far scattare l’applicazione della presunzione. I cinque soci della società non sarebbero mai stati parenti tra di loro. All’odierno ricorrente sarebbe subentrato, nella titolarità di una partecipazione sociale, il fratello Gaetano. L’odierno ricorrente sarebbe stato un mero fiduciario del fratello nella intestazione della quota sociale fino alla formale cessione a lui di quest’ultimae, inoltre, non avrebbe mai svolto attività per la società. 1.1.Il motivo è inammissibile. r.g. n. 1899/2016a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est.
Angelo Napolitano A dispetto della rubrica, intitolato alla violazione di legge, il motivo si risolve in una contestazione del valore probatorio degli elementidi fatto sui qualila C.T.R. si è basata per ritenere che vi sia stata distribuzione degli utili extracontabili conseguiti dalla società. Considerato che il contribuente ha dichiarato di non voler contestare il principio di diritto vivente della presunzione di distribuzione degli utili extracontabilinelle società a ristretta base partecipativa , deve rilevarsi che con la sentenza impugnata il giudice di appello ha accertato che la società Italwoodss.r.l. era una società a ristretta base (il capitale era detenuto da cinque soci), elemento, questo, di per sé sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
L’elemento della ristretta base, infatti, implica, in base all’ id quod plerumque accidit, l’esistenza di una certa ingerenza dei soci nell’amministrazione della società, sicché è altamente probabile che in una piccola società l’amministratore di turno sia persona strettamente legata ai (pochi) soci e, di converso, è altamente improbabile che questi ultimi siano all’oscuro dei fatti gestionali più rilevanti e che, se siano accertati utili a nero, essi nulla sappiano di essi e della loro sorte; anzi: proprio la ristrettezza della base partecipativa, che comporta il dominio sull’amministrazione della società, lascia presumereche, in assenza di rigorosa prova contraria, gli utili a nero ricavati dall’attività della società siano distribuiti tra i soci.
La sentenza impugnata, in coerenza con le considerazioni sopra svolte, oltre a ritenere che la società in questione avesse una ristretta base partecipativa, ha anche accertato che il contribuente era socio di maggioranza della società, rafforzando con tale ulteriore elemento la conclusione che gli utili a nero conseguiti dalla società erano stati distribuiti ai soci.
2. Con il secondo motivo, rubricato “Omessa pronuncia e, in ogni caso, omessa motivazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) e/o omesso esame circa un r.g. n. 1899/2016a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano fatto decisivo per il giudizio –violazione di legge ex artt. 163 d.P.R. n. 917/86, art. 67 comma 1 d.P.R. n. 600/73 e art. 47 d.P.R. n. 917/86”, il contribuente, in subordine rispetto al primo motivo, censura la sentenza impugnata per aver assoggettato a tassazione pro quota in capo a lui l’intero importo degli utili sociali extrabilancio accertati, senza tener conto del fatto che l’art. 47 Tuir prevede che solo il 40% degli utili distribuiti può essere soggetto a tassazione: il fatto che la società è soggetta all’Ires, e che dunque è soggetta a tassazione con riferimento ai maggiori utili conseguiti, rende evidente che se si procedesse a tassare l’intero importo degli utili anche in capo al socio si verificherebbe una doppia imposizionevietata dall’ordinamento. 2.1.
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui il Collegio intende dare continuità, nel caso in cui nei confronti della società siano accertati utili extrabilancio mai dichiarati, non opera la limitazione percentualeprevista dall’art. 47, comma 1, Tuir nella formazione del reddito imponibile complessivo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26317 del 19/11/2020, Rv. 659878 -01).
3. In conclusione, il ricorso è infondato.
4. Nel rapporto tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto tra Mario Motta e Gaetano Motta, non avendo quest’ultimo svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
r.g. n. 1899/2016a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Rigetta il ricorso. Condanna Mario Motta al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro quattromilacento, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell