Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking tax notices instead of the appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because it challenged the underlying tax assessment notices rather than the final appellate judgment. The taxpayer argued that third-party declarations lacked proper motivation and probative value, but the court held that cassation reviews only the final decision's legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected for failing to meet the procedural requirement of attacking the specific sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 7 comma 1 l. 212/2000: A cassation appeal is inadmissible if it attacks the factual basis or the administrative acts preceding the final judgment, as the supreme court reviews only the legal reasoning of the contested sentence.
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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 11360 / 20 16 R.G. propost o da : Maria Giovanna Savi (C.F.: SVAMGV50S58H441V), rappresentat a e difesa, in virtù di procura speciale in calce a l ricorso , dall’Avv. Ercole Forgione, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF r.g. n. 11360/2016a.c.23 / 5 /202 4 Cons. est.
Angelo Napolitano –intimata – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. L AZIO , n. 5644 / 20 1 5 , depositatain data 28/10/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 23 maggio 2024 ; Rilevato che: Condue avvisi di accertamento notificati per l’anno 2007 e per l’anno 2008, notificati in data 12 settembre 2011 , l’Agenzia delle Entrate rilevò che Maria Giovanna Savi (d’ora in avanti, anche “la contribuente” o “la ricorrente”) aveva concesso in locazione al signor Paduraru Razau Valentin l’immobile sito in Romaalla via Bartolo Longo n. 151, interno 2, al canone mensile di euro 850 a far data dal 1° gennaio 2007, in assenza di registrazionedel contratto di locazione o di dichiarazione in sede di modello unico.
L’Agenzia, quindi, imputò alla contribuente un reddito da fabbricati diverso da quello da quello dalla stessa dichiarato e, segnatamente, accertò un maggior reddito di euro 10.340 per l’anno 2007 e di euro 9.173 per l’anno 2008, con conseguente ripresa Irpef e addizionale regionale e comunale oltre alle sanzioni. Su ricorso della contribuente, la C.T.P. di Roma ridusse l’importo complessivamentedovuto in euro 9.146. Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. determinò il reddito da locazionedella contribuente in euro 9.146 per il 2007 ed in euro 9.056 per il 2008.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. r.g. n. 11360/2016a.c.23 / 5 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, depositando un mero atto di costituzione. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nullità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione analitica, violazione dell’art. 7 comma 1 l. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)”, la contribuente si duole della nullità degli avvisi di accertamento, che si fondano sulla dichiarazione di un terzo acquisita non in contraddittorio con lei.
L’ufficio non avrebbe adeguatamente motivato gli avvisi di accertamento e non avrebbe compiuto un giudizio critico sulle risultanze emerse dal processo verbale di constatazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c., mancanza di valore probatorio delle dichiarazioni testimoniali in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, la contribuente si duole che nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale, e che, nonostante sia ammessa l’utilizzazione delle dichiarazioni provenienti da terzi quali elementi probatori con valore indiziario, nel caso di specie le dichiarazioni dei terzi sarebbero inutilizzabili perché sarebbero i soli elementi sui quali si fondano gli avvisi di accertamento impugnati.
3. I due motivi, che in virtù della loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili. La contribuente non si confronta affatto con la sentenza impugnata, esprimendo le sue doglianze direttamente nei confronti degli avvisi di accertamento. Il giudizio per cassazione è un giudizio sulla sentenza, non sui fatti e sugli atti che di essa ne costituiscono il presupposto, i quali possono avere rilievo solo nella misura in cui il loro cattivo esame, la loro r.g. n. 11360/2016a.c.23 / 5 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano interpretazione o il loro omesso esame si siano tradotti in vizi della sentenza. 4.Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in questa sede.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello ste