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Ordinanza — n. 19243/2024 — snciv Generato dall'IA

Incidental appeal dismissed as inadmissible due to lack of current interest and prior decision on main appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19243/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the main appeal inadmissible, absorbing the incidental appeal filed by the victorious party in the lower court. The main appeal challenged the tax authority's finding that a payment notice was invalid due to improper notification methods. The Court ruled that since the lower court had already addressed the notification irregularities, the incidental appeal lacked current interest and could not be examined separately.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An incidental appeal filed by the party victorious in the merits is conditional and inadmissible if the lower court has already explicitly or implicitly decided on the preliminary or procedural issues raised.

Parole chiave

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incidental appeal inadmissibility current interest requirement prior decision on merits tax collection notification conditional incidental appeal corretta notificazione decisione di tassazione inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso Equitalia Sud SRL denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 26, third comma (now fourth), d.P.R. n. 602/1973
9782, Cass.26/11/2014, n.
Art. 140 cod. proc. civ.
602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art.
Art. 60, first comma, alinea, d.P.R. n. 600/1973
26 del dpr 602/73 e dell'art. 60 dpr 600/73», lamentando la ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere invalida la notifica perché effettuata presso la casa comunale e priva della raccomandata informativa.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 140 cod. proc. civ
602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 5456 del 06/03/2009
Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5456 del 06/03/2009; da ultimo cfr.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9030 del 2024
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9030 del 2024).
Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012
Cass. 28/01/2022, n. 2621
10012; Cass. 28/01/2022, n. 2621; Cass.
Cass. 19/4/2018, n. 9782
2621; Cass. 19/4/2018, n. 9782, Cass.26/11/2014, n.
Cass. 26/11/2014, n. 25079
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9641/2016 R.G. proposto da: EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA,1/4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO (DDDRRT73M16E958I) rappresentato e difeso dall'avvocato TIZIANA PANE (PNATZN71T50F839C) -ricorrente- contro CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE (DFRMHL58D08F839Z), con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo pec micheledifiore@avvocatinapoli.legalmail.it -controricorrente e ricorrente incidentale - e AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 8895/2015 depositata il 13/10/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. La Centro Studi della Scoliosi SRL ricorreva avverso l’intimazione di pagamento per Irpef e altro, relativa all’anno di imposta 2002, deducendo la mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta.

2. La Commissione di prossimità accoglieva il ricorso per mancata prova della ritualità della notificazione.

3. La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava quindi il gravame dell’Agente della riscossione, ritenendo non consentita in appello la produzione della relativa documentazione; riteneva comunque fondate nel merito le doglianze della contribuente, quanto all'irregolarità della notifica esibita che risultava effettuata presso la casa comunale e priva della raccomandata di conferma.

4. Avverso la predetta sentenza ricorre Equitalia Sud SPA con due motivi e resiste la società con controricorso e ricorso incidentale sorretto da unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va rilevato che, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. 1.1.

Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5456 del 06/03/2009; da ultimo cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9030 del 2024). 1.2. Sul punto, l’eccezione di tardività dell’appello, su cui si fonda il ricorso incidentale, è stata espressamente disattesa dalla CTR, per cui vanno disaminati con precedenza i motivi del ricorso principale.

2. Con il primo motivo di ricorso Equitalia Sud SRL denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 58, comma D.Lgs. n. 546 del 1992, lamentando che i giudici di appello abbiano ritenuto non ammissibile il deposito per la prima volta in grado di appello della relata di notifica della cartella di pagamento prodromica all'intimazione opposta. 2.1.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell'art.145 cpc, dell'art. 26 del dpr 602/73 e dell'art. 60 dpr 600/73», lamentando la ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere invalida la notifica perché effettuata presso la casa comunale e priva della raccomandata informativa.

3. Va rilevato che il primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, è ammissibile, desumendosi dalla sentenza impugnata che la copia della relata di notificazione, esaminata dalla CTR, era stata prodotta con l’atto di appello (v. sentenza, p. 1), come affermato da parte ricorrente, e dunque entro il termine di cui all’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992. 3.1. Con riguardo al merito della censura formulata, si ricorda che, per costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr.

Cass. n. 6722/2023; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 29470/2021; Cass. n. 18103/2021; Cass. n. 5607/2021, nonché, con specifico riferimento al deposito in appello della cartella di pagamento prodromica all’avviso di mora impugnato, Cass. n. 21909/2015). Con la precisazione che ciò vale anche in riferimento ai documenti prodotti irritualmente in primo grado (Cass. n. 24398/2016; Cass.n. 5429/2018) ed anche con riferimento alle produzioni della parte rimasta contumace in primo grado (Cass. n. 29568/2018; Cass. n. 17921/2021). 3.2. Tale orientamento ovviamente fa riferimento al testo dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 antecedente alla sua recente novellazione, operata dall’art. 1, comma 1, lett. aa) d.lgs. n. 220/2023, applicabile (art.

4) ai giudizi instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore. 3.3. Dal surriferito orientamento di legittimità si è discostata la CTR, muovendo da un’errata esegesi dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, che precluderebbe il deposito di nuovi documenti costituenti “prova nuova”.

4. Va peraltro rilevato che la sentenza impugnata si basa su due autonome rationes decidendi e che la seconda statuizione, avente ad oggetto l’accertamento della nullità della notifica della cartella di pagamento, non risulta utilmente criticata con il secondo strumento di impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso principale. 4.1. Si sostiene infatti, con il secondo motivo di ricorso principale, che la notifica della cartella di pagamento, essendo stata effettuata nelle forme previste per il caso di irreperibilità assoluta del destinatario di cui all’art. 60 lett.

e) del DPR n. 600/1973, non richiedesse la spedizione della raccomandata informativa. Dà inoltre atto di avere documentato che, dalle ricerche effettuate presso il registro delle imprese, era risultato che il legale rappresentante della società risiedeva in un comune differente (Pozzuoli) rispetto quello della sede sociale (Napoli). 4.2. Il motivo è infondato. Come emerge dall’esame della relazione di notifica e come rilevato dalla CTR nel richiamare le doglianze del contribuente, il messo notificatore ha segnato con una croce sia la casella della irreperibilità relativa sia quella della irreperibilità assoluta.

La notifica è pertanto viziata da evidente ambiguità, di per sé idonea a fondare il rilievo di nullità operato dalla CTR. 4.3. Comunque, anche nella ipotesi, come ritenuta dai giudici di appello, di notifica eseguita a destinatario temporaneamente assente, difetterebbe, come rilevato nella sentenza impugnata, la documentazione relativa all’invio della raccomandata informativa. Come affermato da questa Corte, in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di «irreperibilità relativa» del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass.

Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 28/01/2022, n. 2621; Cass. 19/4/2018, n. 9782, Cass.26/11/2014, n. 25079).

5. In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale e con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Condanna la ricorrente Equitalia Sud SPA al pagamento, in favore della controricorrente Centro Studi della Scoliosi SRL , delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulter