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Ordinanza — n. 19238/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses taxpayer appeal, upholding valid tax notice sent to old address within 30 days of address change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19238/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment notice sent to his former residence. The taxpayer argued he never received the notice after moving, but the court confirmed the notice was validly served via postal default within 29 days of his address change. The decision relies on the statutory rule allowing tax authorities to send notices to the old address during this specific window to ensure administrative efficiency.

Regesto Legislator

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Art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002: A tax notice sent to the taxpayer's former residence within twenty-nine days of an address change is validly served by postal default, balancing administrative efficiency with the taxpayer's right to notice.

Parole chiave

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tax notice validity postal default service address change period tax administration efficiency Corte di Cassazione domicile fiscale notifica per giacenza notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973
Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 360 del 2003
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 9667 / 20 16 R.G. propost o da : Lorenzo Procopio (C.F.: PRCLNZ63D20G811F), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso,dagli Avv ocati Emiliano Pucci e Mario Matticoli , elettivamente domiciliato in Roma alla via Collatina n. 76; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 9667/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

–intimata – E Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata nel giudizio di appello presso lo studio dell’Avv. Zosima Vecchio in Roma alla via Attilio Regolo n. 12/D; - intimata - Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. L AZIO - ROMA , n. 5687/9/2015, depositatain data 29/10/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 23 maggio 2024 ; Rilevato che: In data 10 maggio 2012Lorenzo Procopio (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) propose ricorso avverso alla C.T.P. di Roma contro l’avviso di accertamento n. TK501P08884/2010relativo all’anno 2005 e la cartella esattoriale n. 09720110185545161000, sostanzialmente deducendo che la notifica dell’atto impositivo, presupposto della cartella di pagamento, egli non l’avesse mai ricevutae che comunque, al tempo della notifica dell’avviso di accertamento (8 gennaio 2011) l’amministrazione fosse decaduta dalla potestà impositiva.

Costituitasi nel giudizio di primo grado, l’Agenzia delle Entrate depositò copia della cartolina di avvenuta notifica recante data 24 dicembre 2010, che riportava come destinatario Lorenzo Procopio residente in Pomezia alla via Crescenzi n. 8 e un estratto anagrafico dal quale risultava che lo stesso a quel tempo era residente in Nettuno alla via r.g. n. 9667/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano delle Scuderie n. 1, nonché fotocopia della busta indicante la compiuta giacenza perfezionatasi in data 8/1/2011. Sia l’Agenzia delle Entrate che Equitalia Sud s.p.a. (d’ora in avanti, “l’agente della riscossione”) conclusero per il rigetto del ricorso.

La C.T.P. di Roma rigettò il ricorso. Il Giudice di prime cure, deduce il contribuente, non avrebbe tenuto conto deltrasferimento della sua residenza da Pomezia a Nettuno, del fatto che la notificazione all’indirizzo di Pomezia si era perfezionata per compiuta giacenza, e che, avendo il contribuente trasferito il domicilio, egli non aveva avuto conoscenza della notificazione. La C.T.R., su appello del contribuente,confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione. Equitalia Sud s.p.a. (l’agente della riscossione) non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982”, ilcontribuente si duole del fatto che la C.T.R. non avrebbe considerato che,nel caso di specie, per l’amministrazione la variazione di domicilio sarebbe divenuta rilevante dall’8/1/2011, con la conseguenza che già da tale data le notifiche da parte dell’amministrazione finanziaria sarebbero dovut e avvenire nel nuovo domicilio di Nettuno.

In ogni caso, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 dovrebbe indurre a ritenere immediatamente efficace la variazione anagrafica. r.g. n. 9667/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la compiuta giacenza. Sulla violazione dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000”, il contribuente si duole che la C.T.R. non abbia considerato che l’avviso di accertamentoera stato restituito al mittente per compiuta giacenza e che il decimo giorno dal deposito dell’atto presso l’ufficio postale (giorno in cui era da ritenersi perfezionata la notificazione) coincideva con il giorno in cui era divenuto efficace nei confronti dell’amministrazione finanziaria la variazione della residenza.

Ne risulterebbe che l’avviso di accertamento non sarebbe stato correttamente notificato. 2.1.I due motiv i, strettamente connessi, possono essere esaminati e decisi congiuntamente. Essi sono infondati. Il fulcro dell’argomentazione del contribuente è che, in tema di notificazione di atti impositivi, il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, eseguita alsuo vecchio indirizzo nel tempo in cui era già efficace nei confronti dell’amministrazione la variazione anagrafica della residenza, ai sensi del comma 3 dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, renderebbe invalida la notifica.

La prospettazione del contribuente, tuttavia, non può essere condivisa. Ai sensi del comma 1, lett. c), dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, “la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, del richiamato d.P.R., “le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”. Nel caso in cui il contribuenteabbia variato il domicilio fiscale (cioè la residenza anagrafica), la notificazione prima del trentesimo giorno da r.g. n. 9667/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est.

Angelo Napolitano quello dell’avvenuta variazione anagrafica è validamente eseguita al vecchio domicilio fiscale. Si tratta di una norma di favore dell’amministrazione alla quale è consentito, prima che siano trascorsi trenta giorni dalla variazione anagrafica della residenza (e dunque del domicilio fiscale) del contribuente, spedire l’atto impositivo nel vecchio domicilio fiscale. La norma derogatoria è giustificata dalla complessità dell’organizzazione dell’amministrazione finanziaria, che si trova a gestire rapporti con milioni di contribuenti, nonché dall’istituzionale ruolo di creditore che essa assume nei confronti dei contribuenti, sicché l’ordinamento intende evitare che, a ridosso della notificazione di un atto impositivo, essa sia costretta a procedere ad indagini anagrafiche per verificare l’attualità del domicilio fiscale del contribuente.

Orbene, il legislatore, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 2003,rispondendo positivamente ad un invito contenuto in tale sentenza, ha ridotto, ai fini della validità delle notificazioni, a trenta giorni il differimento dell’efficacia della variazione anagrafica non risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. Ne risulta, dunque, che i l contemperamento tra il diritto del contribuente di conoscere effettivamente gli atti impositivi a lui notificati e il principio di buon andamento dell’amministrazione finanziaria che deve poter fare affidamento , entro un determinato periodo di tempo, sulle risultanzeanagrafiche in suo possesso al fine di dare avvio ai procedimenti notificatori, deve avvenire ritenendo valida la notifica dell’atto impositivo il cui iter procedimentale sia iniziato, con la spedizionea mezzo posta ( art. 60 , comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973), o comunque con la consegna al soggetto abilitato alla notificazione e incaricato del la sua esecuzione , entro ventinove giorni dalla variazione anagrafica della residenza (e dunque del domicilio fiscale)del contribuente. r.g. n. 9667/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est.

Angelo Napolitano Orbene, nella fattispecie di causa la C.T.R. ha accertato, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, che l’avviso di accertamento era stato spedito a mezzo del servizio postale il 24/12/2010, a fronte di una variazione di residenza effettuata in data 9/12/2010, sicché la notifica dell’avviso di accertamento, perfezionatasi per compiuta giacenza, è da ritenersi valida. 2.2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, visto che sia l’Agenzia delle Entrate che l’agente della riscossione sono rimasti intimati.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p