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Ordinanza — n. 19218/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to extinguishment of proceedings via simplified tax settlement payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19218/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer fulfilled the simplified settlement procedure by paying the full amount in a single installment. Although the taxpayer initially contested specific deductions, they later adhered to the simplified definition under Article 6 of D.L. 119/2018 and submitted proof of payment before the deadline. The court ruled that since the entire debt was settled within the statutory period, the subject matter of the dispute ceased to exist, legally terminating the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The simplified tax settlement procedure extinguishes the underlying litigation when the full amount is paid within the prescribed deadline, rendering the subject matter of the dispute non-existent.

Parole chiave

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simplified tax settlement extinguishment of proceedings single installment payment IRES tax dispute cessazione materia contendere contenzioso tributario ripresa dell'imposta sul valore aggiunto differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018
In data 29/05/2019 la parte contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n.
Art. 6, commi 8, 9 e 10 del d.l. n. 119/2018
In data 29/05/2019 la parte contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24833/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro 3V CHEMICAL COMPANY SPA, 3V PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA (PCCFNC47L12H501F) che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE CAPODIFERRO (CPDSVT32A17L049J) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 1793/2016 depositata il 29/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. 3V CHEMICAL COMPANY SPA, in qualità di consolidata e 3V PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI, consolidante, impugnavano l’avviso di accertamento per IRES 2007, prestando acquiescenza in relazione ad una serie di rilievi e contestando le riprese relative a costi ritenuti non deducibili dall’Ufficio per difetto di competenza ed a minusvalenza su partecipazione anch’essa ritenuta indeducibile.

2. Entrambe le decisioni di merito sono state favorevoli alle società contribuenti.

3. In data 29/05/2019 la parte contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018, ed ha allegato la copia della domanda medesima e la ricevuta di presentazione, ove si dà atto che l’intero importo dovuto è stato versato in corso di giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Vista la documentazione depositata in data 14/05/2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

2. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che il pagamento era previsto in unica rata e non è intervenuto nei termini diniego di condono.

3. Spese a carico di chi le ha anticipate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico del