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Ordinanza — n. 19173/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and orders case extinction due to agreed settlement and full payment of sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19173/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following a joint request by the Customs Agency and Puma Italia to settle the case. The parties agreed that Puma Italia had fully paid the corrected import duties and associated administrative sanctions. Consequently, the court ordered the extinction of the proceedings and the mutual compensation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198, l. n. 197/2022; Art. 46, comma 1; Art. 48, comma 1, d.lgs. n. 546/1992: When parties jointly request the definition of a tax dispute under the simplified settlement procedure and the debtor has fully paid the disputed amounts, the court must declare the proceedings extinguished.

Parole chiave

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tax dispute extinction simplified settlement procedure full payment of sanctions customs duties adjustment joint request for termination compensation of costs administrative penalties regime doganale sospensivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
Congiuntamente, quindi, le parti hanno chiesto l’estinzione del giudizio ai sensi «dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 46, comma 1 e 48, comma 1, d.lgs.
Art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Art. 48, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31598/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro PUMA ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio dell’avvocato MILLI MARINA (MLLMRN59A44H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMELLA SARA (RMLSRA69S60I480P); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 994/2018 depositata il11/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna veniva respinto l’appello proposto dalla AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza n.77/1/15 ed avente ad oggetto l’avviso di accertamento e l’irrogazione di sanzioni per l’anno di imposta 2010, emessi nei confronti della società PUMA ITALIA S.R.L..

Veniva quindi confermata la sentenza impugnata sul presupposto dell’illegittima inclusione del valore dei servizi resi dalla società tedesca Puma AG alla contribuente nel prezzo di acquisto delle merci importate e disatteso l’appello che prospettava l’erronea applicazione da parte del giudice di prime cure della normativa in materia di valore in dogana per erronea ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra contribuente, commissionaria dell’acquisto (Puma AG) ed i fornitori esteri, anche alla luce della rilevante disciplina del Codice Doganale Comunitario.

Avverso la sentenza della CTR ha propostoricorso l’Agenzia affidato a due motivi, cui la contribuente ha replicatocon controricorso. La società controricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 7.4.2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con ordinanza interlocutoria n. 20041/2023 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo. CONSIDERATO CHE: In data 6.2.2024 è stata depositata telematicamente istanza congiunta delle parti in cui si dà atto che l’Agenzia delle dogane ha accettato la richiesta di definizione agevolata di Puma Italia e dei coobbligati, che nel corso del giudizio la Società ha corrisposto integralmente gli importi di cui agli avvisi di rettifica collegati alle sanzioni, oltre interessi; che i correlati provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative indicati in epigrafe sono stati oggetto di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex articolo 1, commi da 186 a 203, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Congiuntamente, quindi, le parti hanno chiesto l’estinzione del giudizio ai sensi «dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 46, comma 1 e 48, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,». Ricorrono i presupposti per l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere: non solo la contribuente ha definito le sanzioni ma ha anche pagato integralmente i restanti importi di cui agli atti impugnati. Vista l’istanza congiunta, le spese devono essere compensate.

P.Q.M.

dichiara l’estinzi